31999L0085

Direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 28/10/1999 pag. 0034 - 0036


DIRETTIVA 1999/85/CE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1999

che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi appartenenti alle categorie indicate nell'allegato H;

(2) tuttavia il problema della disoccupazione è così grave che dovrebbe essere consentito, agli Stati membri che lo desiderino, di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro non ricompresi attualmente nell'allegato H;

(3) l'aliquota IVA ridotta è in grado di ridurre l'interesse delle imprese ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi;

(4) tuttavia che una siffatta riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; è pertanto opportuno istituire una procedura d'autorizzazione per un periodo ben delimitato e completo di tre anni, nonché circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità;

(5) la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri e della Commissione che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza;

(6) è opportuno che l'applicazione del provvedimento rimanga rigorosamente limitata nel tempo e si concluda entro il 31 dicembre 2002;

(7) l'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un periodo massimo di tre anni tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma ai servizi elencati in, al massimo, due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.

I servizi in questione devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;

b) essere in larga misura prestati direttamente ai consumatori finali;

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;

d) originare una stretta connessione tra i prezzi minori risultanti dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione.

L'applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

Lo Stato membro che desideri introdurre la misure di cui al primo comma informa la Commissione, anteriormente al 1o novembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:

a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio;

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1o ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misure, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione globale corredata, se necessario, di una proposta relativa a misure appropriate per una decisione definitiva sulle aliquote IVA applicabili ai servizi ad alta intensità di lavoro."

2) Un nuovo allegato K, quale riportato in allegato, è aggiunto alla presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. MÖNKÄRE

(1) GU C 102 del 13.4.1999, pag. 10.

(2) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 105.

(3) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 20.

(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/59/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).

ALLEGATO

"ALLEGATO K

Elenco dei servizi di cui all'articolo 28, paragrafo 6

1. Piccoli servizi di riparazione:

- di biciclette;

- di calzature e articoli in pelle;

- di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche).

2. Riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

3. Pulitura di vetri e pulizie presso privati.

4. Servizi di assistenza domestica (per es. aiuto domestico e assistenza a giovani, anziani, malati o disabili).

5. Parrucchieri."