31997D0510

97/510/CE: Decisione del Consiglio del 24 luglio 1997 che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1997 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1997 che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (97/510/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera raccomandata alla Commissione in data 5 febbraio 1997 l'Irlanda ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati il 4 marzo 1997 della richiesta inoltrata dall'Irlanda;

considerando che l'Irlanda applica un regime specifico di IVA sui beni immobili basato, da una parte, sull'opzione concessa dall'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE di considerare determinati diritti (ossia una locazione per dieci anni o più) su beni immobili come cessione di beni e, d'altra parte, su una deroga, autorizzata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, che le consente di trattare la concessione di un tale diritto da parte dell'utilizzatore come cessione dell'intero diritto di quest'ultimo sulla proprietà;

considerando che il diritto comunitario conferisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale nel determinare il trattamento fiscale da applicare ai beni immobili e che l'attuazione della direttiva ha portato a notevoli variazioni nella legislazione nazionale applicata in questo settore;

considerando che sono stati messi in atto sistemi di elusione dell'imposta basati sull'uso della risoluzione, anche mediante rinuncia, o del trasferimento di un diritto (contratto di locazione) su un bene immobile, che si traducono nell'elusione dell'IVA quando l'acquirente finale del bene non ha diritto a deduzione integrale dell'imposta;

considerando che è inoltre necessario estendere la deroga alla rinuncia o al trasferimento di un tale diritto ad un soggetto passivo con pieno diritto a deduzione, poiché tale rinuncia o tale trasferimento sono spesso dovuti alle difficoltà finanziarie incontrate dall'utilizzatore;

considerando che la misura prevista è una deroga dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, secondo il quale l'imposta è dovuta dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile;

considerando che la deroga prevede che, quando la rinuncia ad un diritto o il trasferimento del medesimo costituisce una cessione di beni soggetta ad imposta, la persona che acquisisce il diritto sia tenuta al pagamento dell'imposta, se è soggetto passivo o persona giuridica non soggetta ad imposta;

considerando che la presente deroga dovrebbe assicurare un più efficace funzionamento del regime IVA attualmente applicato dall'Irlanda ai beni immobili;

considerando che, dato l'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è proporzionata all'obiettivo perseguito;

considerando che sussiste un serio rischio che l'utilizzo di tale sistema di elusione dell'IVA aumenti nel periodo ricompreso tra la richiesta di deroga e la sua autorizzazione; che al più tardi a partire dalla pubblicazione, il 26 marzo 1997, del progetto di legislazione cui si riferisce la presente domanda di deroga, cedenti, locatori e utilizzatori di beni non hanno più avuto una legittima aspettativa che la legislazione irlandese in vigore prima di tale data continuasse a produrre effetti; che è pertanto opportuno autorizzare che la deroga prenda effetto dal 26 marzo 1997;

considerando che il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro che prevede un passaggio graduale ad un nuovo regime comune IVA;

considerando che il trattamento fiscale dei beni immobili è un problema importante che sarà oggetto di riesame nel quadro di tale programma;

considerando che l'ultimo pacchetto di proposte sarà presentato entro la metà del 1999 e che l'autorizzazione è concessa fino al 31 dicembre 1999 per dar modo di valutare la compatibilità della deroga con l'impostazione globale del nuovo regime comune IVA;

considerando che la deroga non ha effetti negativi sulle risorse proprie della Comunità europea che provengono dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, l'Irlanda è autorizzata, dal 26 marzo 1997 fino al 31 dicembre 1999, a designare la persona beneficiaria della cessione come soggetto debitore dell'imposta quando sussistono le due seguenti condizioni:

- la rinuncia ad un diritto (contratto di locazione) su un bene immobile o il trasferimento dello stesso sono trattati come cessione di beni effettuata dall'utilizzatore;

- la persona che acquisisce il diritto è soggetto passivo o persona giuridica non soggetta all'imposta.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE, GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89.