31996L0042

Direttiva 96/42/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0034 - 0034


DIRETTIVA 96/42/CE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1996 che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 77/388/CEE (3) stabilisce che le norme concernenti l'imposizione fiscale sui prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H siano adottate all'unanimità dal Consiglio, prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione; che fino a tale data gli Stati membri che già applicavano un'aliquota ridotta erano autorizzati a mantenerla, mentre gli Stati membri che già applicavano un'aliquota normale non potevano applicare un'aliquota ridotta; che ciò consentiva il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo squilibrio strutturale tra le aliquote IVA applicate dagli Stati membri ai prodotti agricoli del settore della floricoltura e dell'orticoltura ha dato origine a casi che sono stati segnalati di attività fraudolente; che tale squilibrio strutturale deriva direttamente dall'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e deve pertanto essere eliminato;

considerando che la soluzione più idonea sarebbe quella di estendere a tutti gli Stati membri, su base transitoria, la facoltà di applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di prodotti agricoli del settore della floricoltura, dell'orticoltura e della legna da ardere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera d) è soppresso;

2) all'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

«i) gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

(1) GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 26.

(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).