95/114/CE: Decisione del Consiglio del 30 marzo 1995 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 08/04/1995 pag. 0046 - 0046
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1995 che autorizza la Repubblica federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (95/114/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che con lettere ricevute ufficialmente dalla Commissione, rispettivamente in data 4 luglio 1994 e 17 agosto 1994, i governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato di Lussemburgo hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen, ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbruecken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est; considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 16 settembre 1994 circa le richieste di autorizzazione ricevute dalla Repubblica federale di Germania e dal Granducato di Lussemburgo; considerando che, in assenza di una misura speciale, per ciascuna fornitura di beni e servizi usata per la costruzione e la manutenzione del ponte in questione si dovrebbe determinare se la tassazione deve aver luogo nel territorio della Germania o del Lussemburgo; che tali accordi darebbero origine a difficoltà pratiche considerevoli; considerando che l'obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura per la riscossione delle imposte relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte in oggetto; considerando che la deroga in questione non influirà sull'importo dell'imposta dovuta sul consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica Federale di Germania e il Granducato di Lussemburgo sono autorizzati a considerare il sito della costruzione del ponte autostradale sulla Mosella al loro confine a nord di Perl e Schengen, ai fini di un allacciamento tra l'autostrada tedesca A 8 da Saarbruecken in direzione ovest e l'autostrada lussemburghese A 13 dallo snodo di Dudelange in direzione est, per la durata della costruzione del ponte, come appartenente al territorio del Lussemburgo e, a partire dal completamento del ponte, come appartenente al territorio della Germania. Articolo 2 La Repubblica Federale di Germania ed il Granducato di Lussemburgo sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1995. Per il Consiglio Il Presidente E. ALPHANDÉRY