31993D0111

93/111/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all' articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 20/02/1993 pag. 0046 - 0046


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1993 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(93/111/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure di deroga alla citata direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con la decisione 90/497/CEE (2) il Regno Unito è stato autorizzato, secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 77/388/CEE, ad applicare fino al 31 dicembre 1992 una misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva precitata;

considerando che, con lettera del 26 ottobre 1992 registrata alla Commissione il 28 ottobre 1992, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la citata misura di deroga fino al 31 dicembre 1996;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Regno Unito il 27 novembre 1992;

considerando che tale misura particolare di deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE si inserisce in un sistema facoltativo di imposizione a favore delle piccole e medie imprese la cui cifra d'affari annuale è inferiore a 350 000 UKL, sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma della stessa direttiva, che consente di versare l'imposta soltanto al momento dell'incasso del prezzo;

considerando che il Regno Unito desidera elevare il massimale della cifra d'affari da 300 000 UKL a 350 000 UKL per tener conto dell'inflazione;

considerando che tale domanda può essere accolta tenuto conto sia del numero ridotto di imprese che hanno optato per il regime semplificato sia della durata limitata della proroga in questione;

considerando che la misura di deroga in questione non incide in maniera negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, ad accordare in via facoltativa alle imprese la cui cifra d'affari annua è inferiore a 350 000 UKL il rinvio del diritto a detrazione dell'imposta fino al momento in cui l'imposta stessa è stata versata al fornitore.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 31. 12. 1992, pag. 47).

(2) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 45.