31993D0110

93/110/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che autorizza la Repubblica Francese a prorogare l' applicazione di una misura di deroga all' articolo 2 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 20/02/1993 pag. 0044 - 0045


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1993 che autorizza la Repubblica Francese a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(93/110/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la decisione 89/683/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, che autorizza la Repubblica Francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva (77/388/CEE) (2);

vista la proposta della Commissione a seguito della sua relazione sull'applicazione della decisione 89/683/CEE;

considerando che in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o proporre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il governo della Repubblica Francese, con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 22 ottobre 1992, ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della deroga concessa in precedenza per una durata limitata con la decisione 89/683/CEE ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che la relazione della Commissione sull'applicazione di detta deroga durante il periodo 1991-1992 ha evidenziato la sua utilità e la sua efficacia nel settore del recupero, particolarmente esposto alle frodi; che essa giunge alla conclusione che non vi è motivo di rifiutare la proroga della deroga, a condizione che questa sia limitata nel tempo;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 20 novembre 1992 della domanda presentata dalla Repubblica Francese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica Francese è autorizzata ad esentare fino al 31 dicembre 1996 dall'IVA:

a) le cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi effettuate da:

- imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 000 FF,

- imprese che non possiedono un impianto permanente oppure che, pur disponendo di un impianto permanente, hanno realizzato nell'anno precedente un fatturato per i prodotti in questione inferiore a 6 000 000 di FF, a meno che non siano autorizzate ad assoggettare tali operazioni all'IVA;

b) le importazioni e le acquisizioni intracomunitarie di detti materiali e scarti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica Francese è autorizzata fino al 31 dicembre 1996, per le cessioni a soggetti passivi di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, qualora tali cessioni non siano esentate dall'IVA conformemente all'articolo 1, a prevedere un regime di sospensione del pagamento dell'IVA relativa a tali operazioni.

I soggetti passivi destinatari sono tenuti al versamento dell'IVA relativa a tali cessioni qualora detti prodotti non siano destinati tal quali all'esportazione oppure alla fabbricazione o alla rivendita di prodotti soggetti all'IVA.

Articolo 3

Alla luce di una relazione della Commissione sull'applicazione delle autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, eventualmente corredata di una proposta di decisione, il Consiglio, deliberando sulla base di detta proposta, stabilisce entro il 31 dicembre 1996 se l'autorizzazione debba essere prorogata.

Articolo 4

La Repubblica Francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 31. 12. 1992, pag. 47).

(2) GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 31.