31992L0004

Direttiva 92/4/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1992, recante modifica della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0096 - 0097
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0004


DIRETTIVA 92/4/CEE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 1992 recante modifica della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, in conseguenza delle specifiche adottate dal Codex Alimentarius e delle nuove tecniche di produzione, è necessario modificare la direttiva 78/663/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla direttiva 90/612/CEE della Commissione (3);

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione è stato consultato conformemente all'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE in merito alle disposizioni che possono avere un'incidenza sulla salute pubblica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 78/663/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1992. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. (2) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7. (3) GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 58.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 78/663/CEE è modificato come segue:

Alla sostanza E 473 - Sucroesteri:

a) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituito dalla frase seguente:

« Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsulfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo, dall'isobutanolo e dal metiletilchetone »;

b) dopo il punto relativo al tenore di isobutanolo, è aggiunto il punto seguente:

« Tenore di metiletilchetone / non oltre 10 mg/kg ».