31992D0543

92/543/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all' articolo 2, punto 1, in collegamento con l' articolo 13, parte B, lettera d), punti 1 e 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0031 - 0031


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 2, punto 1, in collegamento con l'articolo 13, parte B, lettera d), punti 1 e 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (92/543/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la diciottesima direttiva 89/465/CEE (2) sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 1991, la deroga transitoria prevista all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE in collegamento con l'allegato F, punto 13 della direttiva medesima, il quale consentiva agli Stati membri di continuare ad esentare la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti;

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva medesima, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera ricevuta dalla Commissione in data 19 dicembre 1990 la Repubblica federale di Germania ha chiesto di essere autorizzata a mantenere l'esenzione fiscale per la gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone o da organismi diversi da quelli che hanno concesso i crediti; che tale misura costituisce una deroga all'articolo 2, punto 1, in collegamento con l'articolo 13, parte B, lettera d), punti 1 e 2 della direttiva 77/388/CEE, in base ai quali le prestazioni di servizi effettuati a titolo oneroso all'interno di un paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale è soggetta all'imposta sul valore aggiunto;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati, in data 18 gennaio 1991, della richiesta della Repubblica federale di Germania;

considerando che l'assoggettare ad imposta i servizi in questione comporterebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico per la Repubblica federale di Germania per quanto riguarda la determinazione, da parte delle imprese interessate, delle operazioni imponibili e degli importi deduttibili dell'imposta a monte ad esse relativi e per quanto riguarda il controllo di tali dati da parte dell'amministrazione fiscale;

considerando che l'autorizzazione richiesta può essere concessa a determinate condizioni;

considerando che la deroga è solo temporanea, affinché la Commissione possa valutare gli effetti dell'autorizzazione concessa mediante la presente decisione dopo un determinato periodo di applicazione; che prima della scadenza della presente autorizzazione la Repubblica federale di Germania si adopererà per superare le difficoltà pratiche che hanno reso necessaria la presente deroga;

considerando che la presente deroga inciderà in modo trascurabile sulle risorse proprie della Comunità risultanti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, punto 1, in collegamento con l'articolo 13, parte B, lettera d), punti 1 e 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad esentare dall'IVA fino al 31 dicembre 1995 la prestazione dei servizi di gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da persone o da organismi diversi da quelli che hanno concesso i crediti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1). (2) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.