31989D0534

89/534/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 29/09/1989 pag. 0054 - 0055


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1989

che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(89/534/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con la decisione 85/369/CEE (2) del Consiglio ritenuta acquisita il 13 giugno 1985, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, ad introdurre, per un periodo di due anni, una misura di deroga alla sesta direttiva, per combattere l'evasione fiscale;

considerando che taluni sistemi di commercializzazione basati sulla vendita da parte di soggetti passivi a persone che non siano soggetti passivi, ai fini della rivendita al dettaglio, consentono di eludere l'applicazione dell'imposta allo stadio del consumo finale;

considerando che, per evitare tali evasioni fiscali, il Regno Unito applica una misura che permette alle autorità fiscali, mediante l'adozione di decisioni amministrative, d'applicare l'IVA sulle cessioni dei soggetti passivi che praticano tali sistemi di commercializzazione, in base al valore normale del bene allo stadio della vendita al dettaglio;

considerando che tale misura costituisce una deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva, secondo il quale, nel regime interno, la base imponibile è costituita, per le cessioni di beni, da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore per l'operazione da parte dell'acquirente o di un terzo;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 25 maggio 1987 (3), a prorogare di due anni la misura di deroga autorizzata con la decisione 85/369/CEE;

considerando che la domanda di proroga del Regno Unito era limitata a due anni tenuto conto dei procedimenti riuniti 138 e 139/86 allora in corso, riguardanti due questioni proposte alla Corte di giustizia del « London Value Added Tax Tribunal » e tendenti ad ottenere, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra « Direct Cosmetics Ltd » e « Laughtons Photographs Ltd », da un lato, e « Commissioners of Customs and Excise », dall'altro, una decisione pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 27 della sesta direttiva e sulla validità della decisione 85/369/CEE; che nella sentenza del 12 luglio 1988 concernente le dette cause (4) la Corte di giustizia ha confermato la validità della decisione di cui trattasi;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 24 febbraio 1989, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di prorogare la misura in questione per un durata indeterminata;

considerando che nella sentenza del 12 luglio 1988 la Corte ha affermato in diritto che l'articolo 27 della sesta direttiva consente l'adozione di una misura di deroga come quella in esame, a condizione che la disparità di trattamento che ne risulta sia giustificata da circostanze obiettive;

considerando che, per verificare che tale condizione sia soddisfatta, la Commissione deve essere informata delle decisioni amministrative che le autorità fiscali adotteranno, ove necessario, nell'ambito della misura di deroga in questione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 22 marzo 1989 della domanda del Regno Unito; che la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio; che un tale esame non è stato richiesto; che di conseguenza la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita il 24 maggio 1989;

considerando che tale misura derogatoria non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva, il Regno Unito è autorizzato a prevedere, nei casi in cui un sistema di commercializzazione basato sulla cessione di beni tramite persone che non siano soggetti passivi conduce alla mancata tassazione allo stadio del consumo finale, che la base imponibile delle cessioni effettuate a tali persone sia il valore normale del bene determinato a quest'ultimo stadio.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione delle eventuali decisioni amministrative che verranno adottate nell'ambito della misura di deroga.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 60.

(3) GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 52.

(4) GU n. C 205 del 6. 8. 1988, pag. 5.