31989D0533

DECISIONE DEL CONSIGLIO dell' 11 aprile 1989 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogatoria all' articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (89/533/CEE) (89/533/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 29/09/1989 pag. 0052 - 0053


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 1989

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogatoria all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(89/533/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno Unito è stato autorizzato, con decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 14 aprile 1987, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, a introdurre, per un periodo di due anni a decorrere dal 1o aprile 1987, una misura di deroga per combattere l'evasione fiscale;

considerando che tale misura derogatoria è volta ad evitare che gruppi di aziende considerate unico soggetto passivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della sesta direttiva e non aventi diritto a deduzione totale dell'imposta beneficino della detrazione completa dell'imposta che grava su taluni trasferimenti di attività;

considerando che per evitare tali evasioni fiscali il Regno Unito applica una disposizione legislativa secondo la quale la società beneficiaria del trasferimento di tali attività diviene debitrice dell'imposta;

considerando che tale disposizione costituisce una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, in base al quale, nel regime interno, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 9 gennaio 1989 il Regno Unito ha richiesto l'autorizzazione a prorogare di un anno tale misura derogatoria, in attesa dell'adozione di altre disposizioni che si baserebbero sull'articolo 20 della sesta direttiva;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di questa richiesta del Regno Unito il 9 febbraio 1989; che la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio; che un tale esame non è stato richiesto; che di conseguenza la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita l'11 aprile 1989;

considerando che tale misura derogatoria ha un'incidenza favorevole sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad applicare fino al 31 marzo 1990, nel caso di trasferimenti totali o parziali di attività a società facenti parte di un gruppo di aziende considerate come unico soggetto passivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva stessa, non aventi diritto a detrazione completa dell'imposta, una disposizione destinata a rendere debitrice dell'imposta la società beneficiaria del trasferimento di attività.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.