31989D0488

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all' articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (89/488/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 16/08/1989 pag. 0022 - 0023


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 luglio 1989 che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (89/488/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in appresso denominata «sesta direttiva», modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre particolari deroghe a tale direttiva per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata alla Commissione il 17 aprile 1989, la Repubblica francese ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una particolare misura di deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva;

considerando che la Repubblica francese si propone d'introdurre un dispositivo che permette la detrazione dell'intera imposta gravante sui beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati sia a fini professionali che a fini privati, prevedendo la tassazione dell'utilizzazione privata di questi beni e servizi conformemente all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 6, paragrafo 2 della sesta direttiva;

considerando che la Repubblica francese desidera continuare ad avvalersi della possibilità, qualora l'utilizzazione privata sia superiore al 90 % dell'utilizzazione complessiva del bene o del servizio, di escludere totalmente la detrazione dell'IVA a monte, non tassando la prestazione a sé stesso;

considerando che tale misura è idonea ad evitare talune frodi o evasioni fiscali e contribuisce a semplificare la riscossione dell'imposta;

considerando che detta misura costituisce una deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva, secondo cui il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l'imposta gravante sui beni e sui servizi da lui utilizzati nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposte;

considerando che tale richiesta può essere accolta, fatte salve alcune condizioni;

considerando che la misura in questione dovrebbe essere temporanea, per poter procedere ad una valutazione dopo un certo periodo di applicazione;

considerando che l'autorizzazione sarà valida fino al 31 dicembre 1992 e che prima di tale data la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale autorizzazione;

considerando che il Consiglio, sulla base di una proposta di decisione presentata, se del caso, dalla Commissione unitamente alla relazione di cui sopra, determinerà se sia o non sia opportuno estendere l'autorizzazione oltre tale data;

considerando che questa deroga non influirà, se non in modo trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale; che essa non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva, la Repubblica francese è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad escludere dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale dell'utilizzazione privata di

questi beni e servizi è superiore al 90 % della loro utilizzazione complessiva.

Articolo 2 Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, accompagnata se del caso da una proposta di decisione, decide entro il 31 dicembre 1992, in base a tale proposta, se sia opportuno prorogare la suddetta autorizzazione.

Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.