31988D0498

88/498/CEE: Decisione del Consiglio del 19 luglio 1988 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 29/09/1988 pag. 0054 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0006


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(88/498/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in seguito denominata « sesta direttiva », in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare frodi o evasioni fiscali;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi, con lettera registrata alla Commissione il 18 aprile 1988, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati di questa richiesta del Regno dei Paesi Bassi il 17 maggio 1988; che la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio; che un tale esame non è stato richiesto; che di conseguenza la decisione del Consiglio è ritenuta acquisita il 19 luglio 1988;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 13, punto C, lettera b) della sesta direttiva relativamente al diritto di optare per l'imposizione sulle cessioni di fabbricati « vecchi » e di beni immobili non edificati;

considerando che l'imposizione di tali operazioni mediante opzione provoca, in taluni casi, frodi ed evasioni fiscali;

considerando che per evitare tali frodi e evasioni fiscali il Regno dei Paesi Bassi auspica abbinare l'esercizio del diritto di opzione di cui sopra ad una disposizione che preveda che debitore dell'imposta sia l'acquirente;

considerando che la misura prevista costituice una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), secondo cui, nel regime interno, debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

considerando che questa misura di deroga avrà un impatto positivo sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare, nel quadro del regime di opzione per l'imposizione di cui all'articolo 13, punto C, lettera b) di detta direttiva e per quanto riguarda le operazioni di cui al punto B, lettere g) e h) di detto articolo, una disposizione secondo cui l'acquirente è il debitore dell'imposta.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.