31987L0250

Direttiva 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987 relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/1987 pag. 0057 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0220


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale

(87/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE (2), in particolare l'articolo 10 bis, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE ha reso obbligatoria nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo;

considerando che occorre fissare le modalità di tale indicazione;

considerando che per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune tali modalità sono definite dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili;

considerando che tutte le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume rientrano nella presente direttiva;

considerando che la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (3) prevede già nell'allegato le norme comunitarie per la definizione, l'espressione e la determinazione del titolo alcolometrico volumico;

considerando che la presente direttiva può quindi limitarsi a fissare le disposizioni da aggiungere a tali norme;

considerando che per la determinazione delle tolleranze si deve tenere conto della natura delle diverse bevande in questione, del grado di variabilità osservato e della difficoltà tecnica di far coincidere il valore dichiarato con il valore effettivo;

considerando la necessità di stabilire uno o più metodi di analisi comunitari per la determinazione del titolo alcolometrico volumico in tempo utile per consentire un'applicazione corretta della direttiva 79/112/CEE e della presente direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo nell'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume e diverse da quelle delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

1. Il titolo alcolometrico è fissato a 20 °C.

2. Il numero corrispondente al titolo alcolometrico comprende al massimo un decimale. È accompagnato dal simbolo « %vol » e può essere preceduto dal termine « alcool » o dall'abbreviazione « alc. ».

Articolo 3

1. Le tolleranze in più e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico e espresse in valori assoluti, sono le seguenti:

a) bevande diverse da quelle elencate qui di seguito:

0,3 % vol;

b) birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B II della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva:

0,5 % vol;

c) birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5 % vol., bevande della sottovoce 22.07 B I della tariffa doganale comune e ricavate dall'uva; sidri, vini di frutta ed altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; bevande a base di miele fermentato:

1 % vol;

d) bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione:

1,5 % vol;

2. Le tolleranze di cui al paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

Articolo 4

1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da:

- ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 1o maggio 1988,

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o maggio 1989.

2. Tuttavia, il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima della data prevista al paragrafo 1, secondo trattino, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.

(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.