31985D0014

85/14/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica francese a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 10/01/1985 pag. 0029 - 0031
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0111


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che autorizza la Repubblica francese a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che con decisione 68/301/CEE della Commissione (1), modificata dalla decisione 68/406/CEE (2), la Commissione ha autorizzato la Repubblica francese a prendere alcune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;

considerando che il rincaro dei prodotti petroliferi verificatosi nel 1979-1980, le pressioni che si sono esercitate sul franco e gli sfasamenti congiunturali con i paesi partner che si sono manifestati a partire dal 1981 hanno provocato un graduale ed accentuato deterioramento del disavanzo della bilancia di base;

considerando che le autorità francesi hanno messo in opera un programma di politica economica tale da ripristinare una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti, ridurre il tasso d'inflazione e conseguire una maggiore convergenza dei risultati economici nell'ambito della Comunità; che, tenuto conto di tale programma, il Consiglio ha deciso il 16 maggio 1983 di accordare alla Repubblica francese, in applicazione del regolamento (CEE) n. 682/81 (3), un prestito di un importo di 4 miliardi di ECU al fine di facilitare l'assestamento dell'economia francese;

considerando che la bilancia delle operazioni correnti della Francia, come anche la sua bilancia dei capitali a lungo termine, escludendo dei prestiti autorizzati dei residenti all'estero, continuano ad essere in disavanzo; che occorre stabilizzare e in seguito ridurre gli oneri derivanti dal debito estero, che sono notevolmente aumentati a causa, in particolare, dell'apprezzamento del dollaro e dell'aumento in termini reali dei tassi d'interesse internazionali;

considerando che l'abolizione immediata e totale delle misure di salvaguardia che la Francia era stata autorizzata a prendere esporrebbe l'economia francese a movimenti di capitali destabilizzanti e rischierebbe di compromettere gravemente il ripristino in atto del- l'equilibrio esterno; che occorre pertanto mantenere talune restrizioni valutarie su operazioni in capitale normalmente liberalizzate;

considerando che le autorità francesi hanno proceduto ad un'attenuazione delle misure di salvaguardia inizialmente prese in deroga agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali; che esse intendono proseguire in tale direzione in funzione dei risultati ottenuti nel risanamento della bilancia dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata, a titolo temporaneo e nei limiti delle misure indicate nell'allegato alla presente decisione, a vietare o a subordinare alla preventiva autorizzazione valutaria la conclusione o l'esecuzione delle operazioni e dei trasferimenti attinenti ai movimenti di capitali liberalizzati alla data della presente decisione conformemente agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 (prima direttiva presa in applicazione dell'articolo 67), modificata dalla direttiva del 18 dicembre 1962.

2. Salvo proroga decisa dalla Commissione nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, la validità della presente decisione è di due anni a decorrere dalla sua adozione.

Articolo 2

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Francia.

2. Essa si riserva di modificare o di abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, la presente decisione, qualora dovesse constatare che i presupposti che l'hanno motivata siano mutati in modo significativo o che i suoi effetti abbiano un carattere più restrittivo di quanto non richieda l'obiettivo perseguito.

3. Se, prima della scadenza della presente decisione, lo Stato membro destinatario adduce la persistenza di difficoltà o di minaccia grave di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione provvederà ad un esame complessivo della sua situazione economica al fine di stabilire se sia opportuno o meno prorogare in tutto o in parte l'applicazione delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore.

Articolo 3

La decisione 68/301/CEE è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 178 del 25. 7. 1968, pag. 15.

(2) GU n. L 295 del 7. 12. 1968, pag. 10.

(3) GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

1.2 // // // Denominazione delle operazioni // Natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari // // // Investimenti diretti // Gli investimenti diretti effettuati da residenti in altri paesi membri sono soggetti a dichiarazione e ad autorizzazione valutaria. Tale autorizzazione può non essere accordata se gli investimenti in questione non sono finanziati a concorrenza del 50 % da prestiti in divise aventi una scadenza non inferiore a due anni. Le piccole e medie imprese non sono soggette a tali condizioni di finanziamento. Sono esonerate dalla dichiarazione e dall'autorizzazione le operazioni che non superano un importo massimo di 2 milioni di franchi francesi per anno civile o per impresa non residente beneficiaria dell'investimento. // Investimenti immobiliari // La costruzione o l'acquisto di beni immobili all'estero da parte di residenti a titolo di residenza secondaria sono soggetti ad autorizzazione. Questa viene accordata per motivi di salute e altri motivi umanitari. // Movimenti di capitali a carattere personale // Le donazioni a non residenti e i trasferimenti all'estero di averi di emigranti francesi sono soggetti ad autorizzazione. I trasferimenti di minima importanza sono autorizzati senza giustificazione nel limite di 1 500 franchi francesi al mese e per committente. // Operazioni su titoli // L'acquisizione da parte di residenti di titoli esteri espressi in moneta estera è autorizzata soltanto alla condizione che il pagamento sia effettuato a mezzo di divise provenienti dalla vendita da parte di residenti di titoli espressi in moneta estera (« devise-titre »). // // Questa condizione non si applica all'acquisizione da parte dai residenti dei titoli espressi in ECU emessi in Francia dalle istituzioni comunitarie europee e dalla Banca europea per gli investimenti. // //