31975R0398

Regolamento (CEE) n. 398/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975, recante applicazione del regolamento (CEE) n. 397/75 relativo ai prestiti comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/1975 pag. 0003 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0089


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 398/75 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1975

recante applicazione del regolamento ( CEE ) n . 397/75 relativo ai prestiti comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 397/75 del Consiglio , del 17 febbraio 1975 , relativo ai prestiti comunitari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

vista la proposta della Commissione , che a tal fine ha consultato il comitato monetario ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 397/75 ha previsto che la Comunità procede , a seconda del bisogno , ad operazioni di reperimento di fondi al fine di ritrasferirli in prestito a uno o più Stati membri la cui bilancia dei pagamenti versi in difficoltà a causa del rincaro dei prodotti petroliferi ;

considerando che per garantire in ogni momento il servizio del prestito comunitario in capitale e interessi e indispensabile determinare le condizioni alle quali , qualora lo Stato membro debitore si trovi nell ' impossibilità di far fronte a una o a più scadenze , la Comunità riceverebbe le necessarie divise dagli altri Stati membri ;

considerando che è necessario prevedere una procedura che consenta di esaminare tanto le circostanze che possono impedire ad uno Stato membro debitore di far fronte al servizio del prestito quanto quelle che potrebbero giustificare che uno Stato membro non contribuisca a mettere a disposizione della Comunità le divise necessarie , in sostituzione dello Stato membro debitore ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Quando si costati , alle condizioni previste dall ' articolo 6 , che uno Stato membro che ha beneficiato di un prestito della Comunità non è in grado di fornire , in tutto o in parte , le divise necessarie per far fronte a una scadenza , tali divise devono essere fornite alla Comunità dagli altri Stati membri nelle proporzioni fissate dall ' articolo 2 .

Articolo 2

La ripartizione fra gli Stati membri delle divise che essi devono fornire a norma dell ' articolo 1 è determinata in base al seguente criterio di ripartizione , applicato secondo le modalità di cui al secondo comma :

* in % *

Germania * 22,02 *

Regno Unito * 22,02 *

Francia * 22,02 *

Italia * 14,68 *

Belgio/Lussemburgo * 7,34 *

Paesi Bassi * 7,34 *

Danimarca * 3,30 *

Irlanda * 1,28 *

Tale criterio si applica facendo astrazione dalla quota dello Stato membro debitore , in modo da garantire il finanziamento integrale del pagamento mantenendo fra gli altri Stati membri la stessa proporzionalità .

Articolo 3

Quando , alle condizioni previste dall ' articolo 7 , uno o più Stati membri sono temporaneamente esonerati , in tutto o in parte , dall ' obbligo di fornire divise alla Comunità in sostituzione dello Stato membro debitore , il criterio di ripartizione di cui all ' articolo 2 si applica facendo astrazione dalle quote relative a tali Stati membri nella misura in cui essi sono esonerati .

Articolo 4

1 . Uno Stato membro non può comunque essere tenuto a fornire alla Comunità un ammontare in divise che complessivamente superi la percentuale di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 397/75 applicata all ' importo globale del prestito in capitale e interessi .

2 . Se raggiunto tale limite , residua un saldo da finanziare , tale saldo è ripartito , secondo il criterio di ripartizione di cui all ' articolo 2 , soltanto tra gli Stati membri - che non hanno ricevuto il prestito - che in caso contrario sarebbero stati temporaneamente esonerati , in tutto o in parte , dall ' obbligo di partecipare all ' operazione ; circa gli Stati membri solo parzialmente esonerati , la percentuale loro attribuita nel criterio di ripartizione di cui all ' articolo 2 è ridotta a concorrenza della percentuale presa in considerazione per il calcolo della loro partecipazione , alla ripartizione da cui risulta il saldo da finanziare .

Articolo 5

Gli Stati membri che hanno fornito divise ai sensi degli articoli 2 , 3 e 4 diventano a questo titolo creditori nei confronti della Comunità per le divise fornite .

Ogni somma dovuta produce interessi al tasso fissato nel quadro del prestito iniziale , salvo decisione di modifica di tale adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata .

Articolo 6

1 . Quando uno Stato membro beneficia di un prestito della Comunità , la Commissione adotta le misure necessarie per verificare , in collaborazione con il comitato monetario , la conformità della politica economica di tale Stato alle condizioni decise dal Consiglio in applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 397/75 . Salvo accordi che potrebbero essere previsti per prestiti particolari , questa verifica ha luogo a intervalli regolari e ravvicinati . A tal fine lo Stato membro fornirà alla Commissione tutte le informazioni necessarie .

2 . Tale vigilanza è più rigorosa con l ' approssimarsi della prima scadenza del rimborso o in caso di ricorso al sistema di rifinanziamento previsto dagli articolo 2 , 3 e 4 .

3 . Qualora risulti che possono sorgere difficoltà per far fronte ad una determinata scadenza , la Commissione , in collaborazione con il comitato monetario e con il comitato dei governatori delle banche centrali , procede , entro un adeguato periodo di tempo prima della scandenza stessa , ad un esame specifico della situazione . In particolare saranno analizzate le possibilità di finanziamento di cui lo Stato membro debitore dispone sia all ' interno sia all ' esterno della Comunità .

4 . Se da tale esame risulta che lo Stato membro debitore non è effettivamente in grado di far fronte , parzialmente o totalmente , a detta scadenza , la Commissione propone al Consiglio , che delibera all ' unanimità , di mettere in atto l ' operazione di rifinanziamento di cui agli articoli 2 , 3 e 4 .

Se da tale emergono seri dubbi sull ' impossibilita addotta dallo Stato membro debitore , la Commissione presenta una relazione al Consiglio , eventualmente corredata da una proposta di attuazione dell ' operazione di rifinanziamento . In mancanza di tale proposta , lo Stato membro debitore può rivolgersi al Consiglio . Il Consiglio decide all ' unanimità , previa consultazione del comitato mometario e del comitato dei governatori delle banche centrali .

Articolo 7

Lo Stato membro o gli Stati membri che a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un serio deterioramento delle proprie riserve valutarie desiderano essere temporaneamente esonerati , in tutto o in parte, dall ' obbligo di partecipazione all ' eventuale operazione di rifinanziamento , devono far valere le loro ragioni nel corso dell ' esame previsto dall ' articolo 6 , paragrafo 3 . A tale richiesta si applica la procedura di cui all ' articolo 6 , paragrafo 4 .

Articolo 8

In ogni caso , sia quando uno Stato membro debitore si trova nell ' impossibilità di pagare , caso previsto dall ' articolo 1 , sia quando altri Stati membri sono temporaneamente esonerati , in tutto o in parte , dal partecipare al finanziamento , caso previsto dall ' articolo 3 , è necessario che prima di ricorrere all ' operazione di rifinanziamento di cui ai precedenti articoli 2 , 3 e 4 si siano esauriti tutti i mezzi di cui gli Stati membri interessati possono disporre per ottenere un finanziamento comunitario o esterno .

Articolo 9

Ogni Stato membro che sia temporaneamente esonerato , in tutto o in parte , o dall ' effettuare un pagamento da esso dovuto , o dal partecipare ad un ' operazione di rifinanziamento , è tenuto o pagare o a fornire la sua parte alla Comunità non appena la situazione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve valutarie lo consenta .

Articolo 10

Il Fondo europeo di cooperazione monetaria prenderà le misure necessarie per assicurare la gestione dei prestiti .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 febbraio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .