7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/396


Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2.   I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.