7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/135


Articolo 195

1.   L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

a)

incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b)

favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.