7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/35 |
Articolo 85
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.