12006E036

Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO II - Agricoltura - Articolo 36

Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0055 - 0055
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0050 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0192 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0018 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Articolo 36

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

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