12005SPN06/10/B

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato VI:Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Bulgaria - 10.Ambiente - B.Gestione dei rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0119 - 0124


B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

a) Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 di detto regolamento.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

- AA 090 Rifiuti e residui di arsenico

- AA 100 Rifiuti e residui di mercurio

- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI ORGANICI

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, CHE POSSONO CONTENERE METALLI E MATERIALI INORGANICI

- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo

- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)

- AC 060 Fluidi idraulici

- AC 070 Fluidi per freni

- AC 080 Fluidi antigelo

- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango

- AC 120 Naftaleni policlorurati

- AC 150 Clorofluorocarburi

- AC 160 Alogeni

- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili

- AC 200 Composti organici del fosforo

- AC 230 Residui alogenati o non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici

- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)

- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI

- AD 010 Rifiuti della produzione e preparazione di prodotti farmaceutici

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:

- AD 040 Cianuri inorganici, eccetto i residui dalla produzione di metalli preziosi che contengono tracce di cianuri inorganici

- AD 050 Cianuri organici

- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

- AD 070 Rifiuti della produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici

- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)

- AD 160 Rifiuti urbani/domestici

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [9], modificata dalla direttiva 91/156/CEE [10] del Consiglio.

c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2009 le autorità bulgare competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento.

d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità bulgare competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento [11] o della direttiva 2001/80/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [12], durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10), modificata da ultimo da:

- 32004 L 0012: Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004 (GU L 47 del 18.02.2004, pag. 26)

a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2011, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- il 35 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 39 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 46 % per il 2009 e il 48 % per il 2010.

b) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere il tasso globale per il recupero o l'incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- il 50 % in peso per il 2011, il 53 % per il 2012 e il 56 % per il 2013.

c) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- l'8 % in peso entro il 31 dicembre 206, il 12 % per il 2007 e il 14,5 % per il 2008.

d) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio globali entro il 31 dicembre 2014, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- il 34 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 38 % per il 2007, il 42 % per il 2008, il 45 % per il 2009, il 47 % per il 2010, il 49 % per il 2011, il 52 % per il 2012 e il 54,9 % per il 2013.

e) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per il vetro entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- il 26 % in peso entro il 31 dicembre 2006, il 33 % per il 2007, il 40 % per il 2008, il 46 % per il 2009, il 51 % per il 2010, il 55 % per il 2011 e il 59,6 % per il 2012.

f) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv) della direttiva 94/62/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere gli obiettivi di riciclaggio per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica, entro il 31 dicembre 2013, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- il 17 % in peso per il 2009, il 19 % per il 2010, il 20 % per il 2011 e il 22 % per il 2012.

3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'Allegato I, punto 2, secondo trattino della direttiva 1999/31/CE e fatto salvo l'articolo 6, lettera c), punto ii) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti [13], i requisiti per i rifiuti liquidi, corrosivi e ossidanti, nonché i requisiti relativi alle misure volte a impedire che le acque superficiali entrino nei rifiuti collocati nella discarica, non si applicano, fino al 31 dicembre 2004, ai 14 impianti esistenti di seguito elencati:

1. "Polimeri" stagno per scorie, Varna, Devnya

2. "Solvoy Sodi", "Deven" e "Agropolichim" stagno combinato ceneri-scorie, Varna, Devnya nel comune di Varna;

3. TPP sta per Thermal Power Point, cioè centrale termoelettrica "Varna" stagno per ceneri, Varna, Beloslav;

4. "Sviloza" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Svishtov;

5. TPP a "Zaharni zavodi" stagno per ceneri, Veliko Tarnovo, Gorna Oriahovitsa;

6. "Vidachim v likvidatsva" stagno per ceneri, Vidin, Vidin;

7. "Toplofikatsia-Ruse", TPP "Ruse East" stagno per ceneri, Ruse, Ruse;

8. TPP "Republica", "COF-Pernik" e "Kremikovtsi-Rudodobiv" stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

9. "Toplofikatsia Pernik" e "Solidus" -Pernik stagno per ceneri, Pernik, Pernik;

10. TPP "Bobov dol" stagno per ceneri, Kyustendil, Bobov dol;

11. "Brikel" stagno per ceneri, Stara Zagora, Galabovo;

12. "Toplofikatsia Sliven" stagno per ceneri, Sliven, Sliven;

13. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

14. TPP "Maritsa 3" stagno per ceneri, Khaskovo, Dimitrovgrad;

La Bulgaria dovrà garantire una riduzione graduale dei rifiuti scaricati nei 14 impianti non conformi esistenti nel rispetto delle quantità massime annuali di seguito riportate:

- entro il 31 dicembre 2006: 3020000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2007: 3010000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2008: 2990000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2009: 1978000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2010: 1940000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2011: 1929000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2012: 1919000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2013: 1159000 tonnellate;

- entro il 31 dicembre 2014: 1039000 tonnellate.

4. 32002 L 0096: Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.02.2002, pag. 24), modificata da ultimo da:

- 32003 L 0108: Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106),

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2002/96/CE, la Bulgaria dovrà raggiungere, entro il 31 dicembre 2008, un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno quattro chilogrammi in media per abitante all'anno, il tasso di recupero e il tasso di reimpiego e di riciclaggio di componenti, materiali e sostanze.

[9] GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.06.1996, pag. 32).

[10] GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

[11] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

[12] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di Adesione del 2003. (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

[13] GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

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