12003TN13/06

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato XIII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia - 6. Fiscalità

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0910 - 0910


6. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

a) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Slovenia può mantenere: a) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore all'8,5 %, sulla preparazione dei pasti, fino al 31 dicembre 2007 o sino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies di detta direttiva, qualora quest'ultima data sia anteriore, e b) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5 %, sui lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione dell'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007.

b) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Slovenia può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Slovenia può rinviare fino al 31 dicembre 2007 l'applicazione dell'accisa minima globale di 64 EUR sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio [2], del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

[2] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

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