12003TN07/07

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Allegato VII: Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Cipro - 7. Fiscalità

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0820 - 0821


7. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere fino al 31 dicembre 2007 un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, alla cessione di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5 %, sulla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o sino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE, qualora quest'ultima data sia anteriore.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere, per un anno a decorrere dalla data di adesione, una procedura semplificata di imposta sul valore aggiunto per l'applicazione di un sistema di "cash accounting" e per il valore delle forniture tra persone collegate.

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può esentare dall'imposta sul valore aggiunto la cessione di terreni edificabili di cui all'allegato F, punto 16 della direttiva fino al 31 dicembre 2007.

Detta esenzione non influisce sulle risorse proprie, la cui base imponibile sarà rideterminata ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [2].

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, Cipro può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché la stessa esenzione sarà applicata da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0081: Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12), modificata da ultimo da:

- 31994 L 0074: Direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, Cipro può applicare, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise sugli oli minerali usati per la produzione di cemento.

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, Cipro può applicare inoltre, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'esenzione dalle accise supplementari su tutti i tipi di carburante utilizzato per il trasporto locale di passeggeri.

[2] GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1026/1999 (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1).

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