12002E149

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù - Capo 3: Istruzione, formazione professionale e gioventù - Articolo 149 - Articolo 126 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 126 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0098 - 0098
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0244 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0046 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XI: Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 3: Istruzione, formazione professionale e gioventù

Articolo 149

Articolo 126 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 126 - Trattato CEE

Articolo 149

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,

- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio,

- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,

- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri,

- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative,

- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,

- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.