11997D/PRO/05

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla posizione della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0101


Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla posizione della Danimarca

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,

TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:

PARTE I

Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata la stessa proporzione dei voti dei membri del Consiglio interessati secondo la ponderazione di cui al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo della Danimarca.

Articolo 2

Nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Articolo 4

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

Articolo 5

1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.

2. Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare.

PARTE II

Articolo 6

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio nell'ambito degli articoli J.3, paragrafo 1 e J.7 del trattato sull'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa, ma non impedirà lo sviluppo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in questo settore. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure.

PARTE III

Articolo 7

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione europea.