02000R1760 — IT — 21.04.2021 — 006.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

(GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

33

27.6.2014

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016

  L 84

1

31.3.2016


Modificato da:

 A1

ACT concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio



TITOLO I

Identificazione e registrazione dei bovini

▼M4 —————

▼B



TITOLO II

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Articolo 11

Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che

— 
siano tenuti, in virtù della sezione I del presente titolo, a etichettare le carni bovine in tutte le fasi della commercializzazione,
— 
intendano, ai sensi della sezione II del presente titolo, etichettare le carni bovine nel punto di vendita in modo da fornire informazioni, diverse da quelle prescritte all'articolo 13, circa talune caratteristiche o le condizioni di produzione delle carni etichettate o dell'animale da cui sono tratte,

si attengono al presente titolo.

Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente normativa comunitaria, segnatamente nel settore delle carni bovine.

▼M3

Articolo 12

Ai fini del presente titolo si intende per:

1)

«carni bovine» : tutti i prodotti dei codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

2)

«etichettatura» : l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita;

3)

«organizzazione» : un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio di carni bovine;

4)

«carni macinate» : carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale, di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ;

5)

«rifilature» : piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni;

6)

«carni sezionate» : le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest’ultimo. Non rientrano in questa definizione le carni macinate e le rifilature.

▼B



SEZIONE I

Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine

Articolo 13

Regole generali

1.  
Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nella Comunità le etichettano a norma del presente articolo.

Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.

2.  

L'etichetta reca le seguenti indicazioni:

a) 

un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b) 

il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»;

c) 

il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]».

▼M3 —————

▼B

5.  
►M3  
a) 

Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:

 ◄
i) 

lo Stato membro o il paese terzo di nascita;

ii) 

gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

iii) 

lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

b) 

Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati

i) 

nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro)» oppure;

ii) 

in uno stesso paese terzo, si può indicare «Origine: (nome del paese terzo)».

▼M3

6.  
Al fine di evitare che venga inutilmente ripetuta l’indicazione, sulle etichette delle carni bovine, degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo a modalità di presentazione semplificate per i casi in cui l’animale sia rimasto nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione per un periodo molto breve.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), tenendo conto dei vincoli relativi all’omogeneità dei gruppi di animali da cui sono ottenute tali carni sezionate e rifilature. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

▼B

Articolo 14

Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura

In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta «Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]» secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e «Origine» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.

L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate

— 
con una o più indicazioni tra quelle previste all'articolo 13 e/o
— 
con la data di preparazione delle carni in questione.

▼M3

Al fine di garantire la conformità con le norme orizzontali in materia di etichettatura previste dalla presente sezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, sulla base dell’esperienza ottenuta in relazione alle carni macinate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo.

Articolo 15

Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi

In deroga all’articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all’articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:

«Origine: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo)».

▼B



SEZIONE II

▼M3

Etichettatura facoltativa

▼M3

Articolo 15 bis

Regole generali

Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l’autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all’articolo 22.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.

▼M3 —————

▼B



SEZIONE III

Disposizioni generali

▼M3 —————

▼B



TITOLO III

Disposizioni comuni

▼M4

Articolo 22

1.  
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ad un operatore o a un'organizzazione che commercializzano carni bovine devono essere effettive, dissuasive e proporzionate.

2.  

Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II del presente regolamento nell'etichettare le carni bovine, gli Stati membri richiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

a) 

qualora le carni interessate risultino conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie, consentire che esse:

i) 

siano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell'Unione; oppure

ii) 

siano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 12, punto 1;

b) 

disporre la sospensione o la revoca dell'approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.

3.  

Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) 

verificano che gli Stati membri si conformano agli obblighi del presente regolamento;

b) 

effettuano controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano effettuate ai sensi del presente regolamento.

4.  
Lo Stato membro sul cui territorio sia svolto un controllo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. L'esito dei controlli svolti è discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima che sia redatta e diffusa una relazione finale. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.

▼M3

Articolo 22 bis

Autorità competenti

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità di tali autorità.

▼M4

Articolo 22 ter

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 4 e all'articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 4 e all'articolo 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 4 e dell'articolo 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.  
Per gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).

2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

▼M3

Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro:

— 
il 18 luglio 2019, per le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa, e
— 
il 18 luglio 2023, per le disposizioni in materia di identificazione elettronica,

la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.

Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.

▼B

Articolo 24

1.  
Il regolamento (CE) n. 820/97 è abrogato.
2.  
I riferimenti al regolamento (CE) n. 820/97 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Tabella di concordanza

Regolamento (CE) n. 820/97

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 25

▼M3




ALLEGATO I

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

A) 

MARCHIO AURICOLARE CONVENZIONALE A

DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2019

B) 

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO

C) 

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI BOLO RUMINALE

D) 

IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI TRANSPONDER INIETTABILE.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).