ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

17 luglio 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza – Competenza, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione delle decisioni, accettazione e esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) – Competenza sussidiaria – Articolo 267 TFUE – Obbligo di rispettare le istruzioni di un organo giurisdizionale di grado superiore»

Nella causa C‑55/23 [Jurtukała] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino, Quartieri Riva destra e Ovest, Polonia), con decisione del 6 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2023, nel procedimento

PA

con l’intervento di:

MO,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3; GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2019, L 243, pag. 9), nonché dell’articolo 267 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento giurisdizionale avviato su istanza di PA riguardo all’individuazione degli eredi di suo fratello, deceduto ad Amburgo (Germania) il 9 maggio 2020.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 23 e 30 del regolamento n. 650/2012 sono così formulati:

«(23)

In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione [europea] e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. (...)

(...)

(30)

Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria».

4

Il capo II di tale regolamento, relativo alla «Competenza», contiene in particolare gli articoli da 4 a 10 e 15 di quest’ultimo.

5

L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6

L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Accordi di scelta del foro», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione».

7

Gli articoli da 6 a 9 del regolamento n. 650/2012 precisano le condizioni alle quali l’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile.

8

L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Competenza sussidiaria», dispone quanto segue:

«1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a)

il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b)

la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni».

9

L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Verifica della competenza», è così formulato:

«L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

10

L’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Scelta di legge», contenuto nel capo III di quest’ultimo, intitolato «Legge applicabile», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

(...)».

Diritto polacco

11

L’articolo 386, paragrafo 6, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante la promulgazione del codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2021, posizione 1805; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), dispone quanto segue:

«Una valutazione giuridica espressa nella motivazione di una sentenza del tribunale di secondo grado vincola sia il tribunale al quale la causa viene rinviata sia il tribunale di secondo grado in caso di riesame della causa. Ciò non si applica tuttavia alle ipotesi in cui sia intervenuta una modifica dello stato di fatto o di diritto o quando, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, il Sąd Najwyższy [(Corte suprema, Polonia)], in una decisione in merito al quesito giuridico in questione, abbia espresso una diversa valutazione giuridica».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

BF (in prosieguo: «il defunto»), cittadino polacco, è deceduto il 9 maggio 2020 ad Amburgo.

13

PA, sorella del defunto, ha adito il Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino, Quartieri Riva destra e Ovest, Polonia), giudice del rinvio, ai fini dell’individuazione degli eredi del defunto.

14

Nella propria domanda, PA ha dichiarato che l’ultima residenza abituale di suo fratello si trovava ad Amburgo, che egli possedeva beni immobili in Polonia e che non aveva scelto la legge applicabile alla sua successione. PA ha inoltre precisato che il figlio del defunto, sua moglie, sua madre, sua nipote e lei stessa avevano dichiarato dinanzi a un giudice tedesco di rinunciare all’eredità.

15

Con ordinanza del 30 agosto 2022, il giudice del rinvio ha respinto la domanda di PA sulla base del rilievo che i giudici polacchi non erano competenti a statuire sulla successione di un defunto la cui ultima residenza abituale si trovava in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia. Esso ha escluso l’applicazione della norma sulla competenza sussidiaria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 considerando che riguardasse unicamente i defunti la cui ultima residenza abituale non si trovava in uno Stato membro.

16

Con ordinanza del 14 novembre 2022, il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino, Polonia), adito in appello, ha annullato l’ordinanza del 30 agosto 2022 considerando che l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 adottata dal giudice del rinvio era errata. Secondo il Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino), tale disposizione conferisce una competenza sussidiaria allo Stato membro in cui il defunto ha lasciato beni e di cui era cittadino, anche se non risiedeva abitualmente in tale Stato membro.

17

Il giudice del rinvio, nuovamente investito del procedimento principale, non condivide l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, adottata dal Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino), che, a suo dire, sarebbe contraria al significato letterale di quest’ultimo nonché agli obiettivi del regolamento n. 650/2012.

18

Il giudice del rinvio afferma che, in forza del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale investito di una causa è vincolato dall’interpretazione, anche erronea, del diritto dell’Unione adottata da un organo giurisdizionale di grado superiore, cosicché il contrasto sull’interpretazione del diritto dell’Unione in questione potrebbe essere risolto soltanto mediante la risposta della Corte a una questione pregiudiziale. In proposito, esso rileva che nessuna disposizione del diritto nazionale prevede esplicitamente che una risposta della Corte gli consentirebbe di discostarsi dall’interpretazione dell’organo giurisdizionale superiore. Tuttavia, esso ritiene che, per contribuire al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall’articolo 267 TFUE, dovrebbe poter tenere pienamente conto dell’interpretazione del diritto dell’Unione adottata in una sentenza emessa in via pregiudiziale, anche se tale interpretazione è differente da quella del giudice nazionale di grado superiore nel procedimento principale.

19

Ciò premesso, il Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunale circondariale di Stettino, Quartieri Riva destra e Ovest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che si applichi solo nel caso in cui il defunto non era residente in nessuno Stato membro vincolato dal regolamento o se invece conferisca una competenza sussidiaria allo Stato membro in cui il defunto aveva lasciato beni e di cui aveva la cittadinanza al momento della morte, anche se risiedeva abitualmente in un altro Stato membro vincolato dal regolamento.

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina di diritto nazionale secondo la quale un giudice è vincolato dalla valutazione giuridica di un organo giurisdizionale di grado superiore riguardo all’interpretazione del diritto europeo, allorché tale interpretazione è in contrasto con l’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia in una pronuncia emessa in via pregiudiziale anche in un caso concreto».

Sulle questioni pregiudiziali

20

In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione sollevata può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

21

Nel caso di specie, la Corte ritiene che, per quanto concerne la prima questione, la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 non dia adito a nessun ragionevole dubbio e, per quanto riguarda la seconda questione, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio possa essere chiaramente desunta dalla sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581). Occorre dunque applicare l’articolo 99 del regolamento di procedura nella presente causa.

Sulla prima questione

22

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza sussidiaria prevista dalla disposizione in parola trova applicazione soltanto quando, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro non vincolato da tale regolamento o in uno Stato terzo.

23

Al riguardo, si deve ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 sancisce una regola di competenza generale secondo la quale sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

24

Se il defunto aveva la propria residenza abituale in uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro di cui aveva la cittadinanza possono divenire competenti, conformemente agli articoli da 5 a 9 del regolamento n. 650/2012, qualora il defunto abbia scelto, conformemente all’articolo 22 di tale regolamento, la legge di quest’ultimo Stato membro come legge che regola la sua intera successione.

25

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012, peraltro, sancisce una regola di competenza sussidiaria a decidere sull’intera successione in favore dei giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, nella misura in cui il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della sua morte. Tuttavia, come risulta dalla formulazione della prima parte dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza sussidiaria fondata su detta disposizione è prevista soltanto nel caso in cui, al momento della morte, il defunto non risiedesse abitualmente in uno Stato membro.

26

In proposito, occorre ricordare che la Corte, interpretando l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 nella sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni) (C‑645/20, EU:C:2022:267), ha precisato che tanto l’articolo 4 di tale regolamento quanto il suo articolo 10, paragrafo 1, hanno il solo scopo di definire criteri uniformi di competenza giurisdizionale per statuire su un’intera successione. Il citato articolo 10, il quale figura nel capo II di detto regolamento che stabilisce un insieme di norme sulla competenza in materia di successioni, prevede una competenza sussidiaria rispetto alla competenza generale, stabilita dalla regola enunciata all’articolo 4 del medesimo regolamento, la quale designa gli organi giurisdizionali del luogo di residenza abituale del defunto come giudici competenti a statuire sull’intera successione in questione [sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni), C‑645/20, EU:C:2022:267, punto 30].

27

In tale contesto, la Corte ha precisato che non esiste alcun rapporto gerarchico tra il foro stabilito all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 e il foro stabilito all’articolo 10 di quest’ultimo, poiché ciascuno di essi presuppone una fattispecie diversa. Parimenti, il fatto che la competenza di cui all’articolo 10 di tale regolamento sia qualificata come «sussidiaria» non significa che tale disposizione sia meno vincolante di quella dell’articolo 4 di detto regolamento, relativa alla competenza generale. A tal riguardo, l’impiego del termine «comunque» all’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento suggerisce che tale disposizione riguarda una norma sulla competenza equivalente e complementare alla norma sulla competenza generale sancita al citato articolo 4, cosicché, in caso di inapplicabilità di quest’ultimo articolo, occorre verificare se i criteri della competenza previsti in detto articolo 10 siano soddisfatti [sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni), C‑645/20, EU:C:2022:267, punti 3334].

28

La Corte ha inoltre dichiarato che tali norme sulla competenza giurisdizionale a statuire sull’intera successione non offrono alle parti interessate la possibilità di scegliere, in funzione dei loro interessi, il foro di uno Stato membro, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5 di detto regolamento in caso di scelta del defunto della legge applicabile alla sua successione [sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni), C‑645/20, EU:C:2022:267, punto 32].

29

Per quanto attiene, in particolare, alle circostanze nelle quali la Corte ha adottato una simile interpretazione, si deve rilevare che, al punto 25 della sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni) (C‑645/20, EU:C:2022:267), la Corte muoveva dalla premessa che la residenza abituale del defunto era nel Regno Unito, ossia in uno Stato membro che, anche prima del recesso di tale paese dall’Unione, non era vincolato dal regolamento n. 650/2012. Al fine di procedere all’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento in parola, essa ha considerato che le norme sulla competenza previste da tale articolo potevano essere applicate qualora il defunto avesse avuto la propria residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione non vincolato da detto regolamento.

30

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, l’ultima residenza abituale del defunto si trovava in Germania ed egli non ha scelto la legge applicabile alla sua intera successione.

31

Ciò premesso, dalla formulazione univoca dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 risulta chiaramente che detta disposizione non si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro vincolato da tale regolamento.

32

Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione trova applicazione soltanto quando, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro non vincolato da tale regolamento o in uno Stato terzo.

Sulla seconda questione

33

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, osti a che un giudice nazionale che statuisca a seguito dell’annullamento, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, di una decisione da esso emessa, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, dalle valutazioni giuridiche svolte da detto organo giurisdizionale di grado superiore, qualora tali valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

34

In proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti (sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

35

Si deve ricordare, peraltro, che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della lite principale (sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

36

A tal riguardo, il giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione (sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 30, e del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 46).

37

Inoltre, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

38

Per quanto attiene, in particolare, all’esistenza di norme di diritto interno che prevedono che un giudice nazionale sia vincolato incondizionatamente dall’interpretazione del diritto dell’Unione fornita da un altro giudice nazionale, la Corte ha già dichiarato che il diritto dell’Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale sia vincolato da una norma nazionale, in forza della quale le valutazioni formulate da un’istanza nazionale superiore si impongono nei suoi confronti, qualora risulti che tali valutazioni non sono conformi al diritto dell’Unione (sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 32).

39

In tali circostanze, l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per i giudici nazionali di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se essa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

40

Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha l’obbligo di garantire la piena efficacia dell’articolo 267 TFUE disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, le disposizioni processuali nazionali, nella fattispecie, quelle dell’articolo 386, paragrafo 6, del codice di procedura civile, che gli impongono di applicare l’interpretazione in punto di diritto del Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale regionale di Stettino), allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

41

Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale che statuisca a seguito dell’annullamento, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, di una decisione da esso emessa, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, dalle valutazioni giuridiche svolte da detto organo giurisdizionale di grado superiore, qualora tali valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

 

1)

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,

dev’essere interpretato nel senso che:

la norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione trova applicazione soltanto quando, al momento della morte, il defunto risiedeva abitualmente in uno Stato membro non vincolato da tale regolamento o in uno Stato terzo.

 

2)

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE,

dev’essere interpretato nel senso che:

osta a che un giudice nazionale che statuisca a seguito dell’annullamento, da parte di un organo giurisdizionale di grado superiore, di una decisione da esso emessa, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, dalle valutazioni giuridiche svolte da detto organo giurisdizionale di grado superiore, qualora tali valutazioni non siano conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.