28.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 maggio 2023 — Inspektorat kam Visshia sadeben savet

(Causa C-332/23, Inspektorat kam Visshia sadeben savet)

(2023/C 304/12)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Richiedente: Inspektorat kam Visshia sadeben savet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che la proroga indefinita delle funzioni di un’autorità che può imporre sanzioni disciplinari ai giudici e che dispone di poteri di raccolta di dati relativi al patrimonio di questi ultimi, dopo la scadenza del periodo di mandato stabilito nella Costituzione, rappresenta, di per sé o a determinate condizioni, una violazione dell’obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso effettivi ai fini di un sindacato giurisdizionale indipendente. Qualora una siffatta proroga di poteri sia ammissibile, si chiede quali condizioni debbano essere soddisfatte.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (1) (…) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (…) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretato nel senso che la divulgazione di dati coperti da segreto bancario ai fini della verifica del patrimonio di magistrati, successivamente reso pubblico, è un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Se la risposta sia diversa qualora tale attività comprenda anche la divulgazione di dati di familiari di magistrati che non sono magistrati essi stessi.

3)

Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, se l’articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari determina le finalità o i mezzi del trattamento di dati personali ed è quindi «titolare del trattamento» di dati personali.

4)

Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza questione sia data risposta negativa, se l’articolo 51 del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è responsabile del controllo [dell’applicazione] di tale regolamento e deve quindi essere qualificata come «autorità di controllo» riguardo a tali dati.

5)

Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e alla terza o alla quarta questione sia data risposta affermativa, se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati, e rispettivamente l’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria che autorizza un’altra autorità statale ad accedere ai dati relativi ai conti bancari di magistrati e di loro familiari è tenuta, in presenza di dati relativi a una violazione della sicurezza di dati personali commessa in passato dall’autorità pubblica alla quale tale accesso dovrebbe essere concesso, a raccogliere informazioni sulle misure adottate per la protezione dei dati e a considerare l’adeguatezza di tali misure in sede di decisione sull’autorizzazione all’accesso.

6)

Qualora alla seconda questione si risponda nel senso che il diritto dell’Unione è applicabile, e indipendentemente dalle risposte fornite alla terza e alla quarta questione, se l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamentano generale sulla protezione dei dati in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che quando il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che dati rientranti in determinate categorie possano essere divulgati solo previa autorizzazione di un giudice, il giudice competente a tal fine deve garantire d’ufficio una tutela giuridica alle persone i cui dati vengono divulgati, imponendo all’autorità che ha chiesto l’accesso ai dati, che in passato, come noto, abbia commesso violazioni della protezione dei dati personali, di fornire informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento generale sulla protezione dei dati e sulla loro effettiva applicazione.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).