19.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 216/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad — Kula — Bulgaria) — OP (C-529/21), MN (C-530/21), KL (C-531/21), IJ (C-532/21), GH (C-533/21), EF (C-534/21), CD (C-535/21), AB (C-536/21), AB (C-732/21), BC (C-733/21), CD (C-734/21), DE (C-735/21), EF (C-736/21), FG (C-737/21), GH (C-738/21) / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21 (1), Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (Lavoro notturno) e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 1, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Articolo 8 - Articolo 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro - Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro - Direttiva 89/391/CEE - Articolo 2 - Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato - Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Parità di trattamento)

(2023/C 216/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad — Kula

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: OP (C-529/21), MN (C-530/21), KL (C-531/21), IJ (C-532/21), GH (C-533/21), EF (C-534/21), CD (C-535/21), AB (C-536/21), AB (C-732/21), BC (C-733/21), CD (C-734/21), DE (C-735/21), EF (C-736/21), FG (C-737/21), GH (C-738/21)

Convenuta: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,

deve essere interpretato nel senso che:

la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali lavoratori svolgano le loro attività in condizioni abituali.

2)

L’articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in sette ore nella normativa di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, nel caso in cui una differenza di trattamento del genere — a condizione che le categorie di lavoratori in questione si trovino in una situazione analoga — si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da tale normativa e sia proporzionata a tale scopo.


(1)  GU C 257 del 4.7.2022.