30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Steiermark (Austria) il 26 giugno 2019 — OK
(Causa C-492/19)
(2019/C 328/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: OK
Resistente: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
con l’intervento di: Finanzpolizei
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/Unione europea (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come l’inosservanza dell’obbligo di tenere a disposizione la documentazione salariale o di presentare una dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato. |
2. |
Ove non sia data risposta affermativa già alla prima questione:
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3. |
Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell’attività temporanea nello Stato ospitante, una dichiarazione obbligatoria di modifica all’ufficio centrale di coordinamento. |
4. |
Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica. |
5. |
Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale neppure con la presentazione a posteriori di documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole è considerato soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti. |
6. |
Se l’articolo 56 TFUE e l’articolo 9 della direttiva 2014/67 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale è richiesto ai prestatori di servizi stranieri di presentare documenti che vanno oltre quelli menzionati all’articolo 9 della direttiva 2014/67, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all’inquadramento retributivo, attestati. |
(2) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11).