SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 novembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l’indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all’interno di detto territorio, dall’indicazione di tale provenienza»

Nella causa C‑363/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 30 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2018, nel procedimento

Organisation juive européenne,

Vignoble Psagot Ltd

contro

Ministre de l’Économie et des Finances,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský (relatore), D. Šváby, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Organisation juive européenne, da J. Buk Lament, avocate;

per la Vignoble Psagot Ltd, da F.‑H. Briard, Y.‑A. Benizri ed E. Weiss, avocats;

per il governo francese, da D. Colas, B. Fodda, S. Horrenberger, L. Legrand, A.‑L. Desjonquères, C. Mosser ed E. de Moustier, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da S. Kingston, BL;

per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer‑Seitz e H. Shev, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Bouquet, B. De Meester, F. Clotuche‑Duvieusart e K. Herbout‑Borczak, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18 e rettifiche in GU 2015, L 50, pag. 48, nonché in GU 2017, L 167, pag. 58).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie pendenti tra, da un lato, l’Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot Ltd e, dall’altro, il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia), in merito alla legittimità di un parere relativo all’indicazione dell’origine delle merci provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La normativa sugli alimenti

3

I considerando 3, 4 e 29 del regolamento n. 1169/2011 così recitano:

«(3)

Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [GU 2002, L 31, pag. 1], la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

(…)

(29)

Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore (…)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».

5

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di detto regolamento stabilisce che, ai fini di quest’ultimo, il «luogo di provenienza» è il luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1) (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), prima di precisare che il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare. Peraltro, il paragrafo 3 di tale articolo dispone che il «paese di origine» di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del codice doganale comunitario.

6

L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Obiettivi generali», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche».

7

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie»:

«1.   Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(…)

i)

il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

(…)».

8

L’articolo 26 di tale regolamento, intitolato «Paese d’origine o luogo di provenienza», al suo paragrafo 2 così dispone:

«L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a)

nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

(…)».

Normativa doganale

9

Il codice doganale comunitario è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1 e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), le cui disposizioni rilevanti nel caso di specie sono applicabili dal 1o maggio 2016, conformemente all’articolo 288, paragrafo 2, di quest’ultimo.

10

Da tale data, i riferimenti al codice doganale comunitario contenuti in altri atti dell’Unione, come il regolamento n. 1169/2011, devono essere intesi come relativi alle corrispondenti disposizioni del codice doganale dell’Unione, come risulta dall’articolo 286, paragrafo 3, di quest’ultimo.

11

L’articolo 60 del codice doganale dell’Unione, che costituisce la disposizione corrispondente all’articolo 23, paragrafo 1, e all’articolo 24 del codice doganale comunitario, prevede quanto segue:

«1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2.   Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Comunicazione della Commissione

12

Il 12 novembre 2015 la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione intitolata «Comunicazione interpretativa relativa all’indicazione di origine delle merci dei territori occupati [dallo Stato di] Israele dal giugno del 1967» (GU 2015, C 375, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»).

13

Al punto 1 di tale comunicazione, la Commissione enuncia che, «[l]’Unione europea, in linea con il diritto internazionale, non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967, ossia alture del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, che non considera parte del territorio di Israele».

14

Al punto 2 di detta comunicazione, la Commissione precisa che «[c]onsumatori, operatori economici e autorità nazionali chiedono (…) chiarezza» in merito all’«applicazione ai prodotti originari dei territori occupati da Israele della vigente legislazione dell’UE» e che «[l]’obiettivo è altresì garantire il rispetto delle posizioni e degli impegni dell’Unione, in conformità al diritto internazionale, sul non riconoscimento da parte dell’Unione della sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno del 1967».

15

Al punto 3 della medesima comunicazione, la Commissione dichiara che «[l]a presente comunicazione non introduce nuove disposizioni legislative» e «riflett[e] l’interpretazione della Commissione della pertinente legislazione dell’Unione», «lascia[ndo] impregiudicat[e] (…) eventuali interpretazioni della Corte di giustizia».

16

Dopo aver richiamato, ai punti da 4 a 6 della sua comunicazione, diverse disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono l’obbligo di indicare l’origine di diversi tipi di prodotti sui prodotti medesimi, la Commissione, ai punti da 7 a 10 di tale comunicazione, enuncia quanto segue:

«7)

Dato che le alture del Golan e la Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) non costituiscono parte del territorio di Israele secondo il diritto internazionale, l’indicazione “prodotto di Israele” è considerata inesatta e ingannevole ai sensi della richiamata legislazione.

8)

Un’altra espressione che tenga conto del nome con cui questi territori sono generalmente noti dovrà essere impiegata se e in quanto l’indicazione di origine sia obbligatoria.

9)

Per i prodotti della Palestina non originari degli insediamenti, un’indicazione tale da non risultare ingannevole sotto il profilo dell’origine geografica e tale da essere nel contempo conforme alla prassi internazionale potrebbe essere “prodotto della Cisgiordania (prodotto palestinese)”, “prodotto della striscia di Gaza” o “prodotto della Palestina”.

10)

Per i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan originari degli insediamenti, sarebbe inaccettabile un’indicazione che recitasse solo “prodotto delle alture del Golan” o “prodotto della Cisgiordania”. Anche se tali indicazioni designassero la zona o il territorio più ampi di origine del prodotto, l’omissione delle informazioni geografiche aggiuntive relative alla provenienza del prodotto dagli insediamenti israeliani sarebbe ingannevole per il consumatore sotto il profilo dell’origine reale del prodotto. In tali casi occorre aggiungere, ad esempio, l’espressione “insediamento israeliano” o altra espressione equivalente tra parentesi. Potrebbero di conseguenza essere impiegate espressioni come “prodotto delle alture del Golan (insediamento israeliano)” o “prodotto della Cisgiordania (insediamento israeliano)”».

Diritto francese

17

L’«Avis aux opérateurs économiques relatif à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par [l’État d’]Israël depuis juin 1967» (parere rivolto agli operatori economici relativo all’indicazione di origine delle merci dei territori occupati da[llo Stato di] Israele dal 1967), pubblicato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (Francia) il 24 novembre 2016 (JORF 2016, n. 273, testo n. 81; in prosieguo: il «parere ministeriale»), recita come segue:

«Il regolamento [n. 1169/2011] prevede che l’etichettatura dei prodotti deve essere leale. Essa non deve rischiare di indurre in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda l’origine dei prodotti. I prodotti alimentari dei territori occupati da Israele devono pertanto essere etichettati in modo da riflettere tale origine.

Di conseguenza, la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’Économie et des Finances (direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Francia) richiama l’attenzione degli operatori sulla comunicazione [della Commissione].

In particolare, quest’ultima specifica che, nel quadro del diritto internazionale, le alture del Golan e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, non costituiscono parte del territorio di Israele. Di conseguenza, al fine di non indurre in errore il consumatore, l’etichettatura dei prodotti alimentari deve indicare con precisione l’origine esatta dei prodotti, a prescindere dal fatto che la loro indicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa comunitaria o applicata volontariamente dall’operatore.

Per i prodotti della Cisgiordania o delle alture del Golan originari degli insediamenti, sarebbe inaccettabile un’indicazione che recitasse solo “prodotto delle alture del Golan” o “prodotto della Cisgiordania”. Anche se tali indicazioni designassero la zona o il territorio più ampi di origine del prodotto, l’omissione delle informazioni geografiche aggiuntive relative alla provenienza del prodotto dagli insediamenti israeliani sarebbe ingannevole per il consumatore sotto il profilo dell’origine reale del prodotto. In tali casi occorre aggiungere, ad esempio, l’espressione “insediamento israeliano” o altra espressione equivalente tra parentesi. Potrebbero di conseguenza essere impiegate espressioni come “prodotto delle alture del Golan (insediamento israeliano)” o “prodotto della Cisgiordania” (insediamento israeliano)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

18

Con due ricorsi registrati il 24 e il 25 gennaio 2017, l’Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot, hanno rispettivamente chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) l’annullamento del parere ministeriale. A sostegno delle loro rispettive conclusioni, entrambe hanno dedotto diversi motivi vertenti, in particolare, sulla violazione, da parte di tale parere, del regolamento n. 1169/2011.

19

Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha sostanzialmente ritenuto che le questioni sollevate con l’esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione del regolamento n. 1169/2011 fossero determinanti per l’esito delle due controversie pendenti dinanzi a esso e che presentassero una seria difficoltà.

20

In simili circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione europea, ed in particolare il regolamento n. 1169/2011 (…), quando l’indicazione dell’origine di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di tale regolamento è obbligatoria, imponga per un prodotto proveniente da un territorio occupato dallo Stato d’Israele dal 1967 l’indicazione di tale territorio nonché un’indicazione che precisi che il prodotto proviene da un insediamento israeliano, qualora ricorra tale ipotesi.

2)

In caso di risposta negativa, se le disposizioni del [regolamento n. 1169/2011], in particolare quelle del capo VI, consentano ad uno Stato membro di esigere tale indicazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1169/2011, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di tale territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all’interno di detto territorio, l’indicazione di tale provenienza.

22

A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1169/2011 risulta che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria ove previsto all’articolo 26 di tale regolamento.

23

A sua volta, tale articolo 26 precisa, al paragrafo 2, lettera a), che una simile indicazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

24

Peraltro, il considerando 29 del regolamento n. 1169/2011, alla luce del quale tale disposizione deve essere letta, enuncia che un’indicazione di origine o di provenienza non dovrebbe, in ogni caso, trarre in inganno i consumatori.

25

Ne consegue, da un lato, che il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento deve essere indicato qualora l’omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale. Dall’altro, quando l’indicazione di origine o di provenienza è specificata sul suddetto alimento, essa non deve essere ingannevole.

26

In secondo luogo, la nozione di «paese d’origine», di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, è definita all’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, mediante rinvio al codice doganale comunitario, al quale è subentrato il codice doganale dell’Unione, come indicato al punto 9 della presente sentenza.

27

Ai sensi dell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione, devono essere considerate originarie di un «paese» o di un «territorio» determinati le merci interamente ottenute in tale paese o territorio oppure che hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in detto paese o territorio.

28

Per quanto riguarda il termine «paese», occorre rilevare, da un lato, che esso è utilizzato più volte dal Trattato UE e dal Trattato FUE quale sinonimo del termine «Stato». Occorre pertanto, al fine di fornire un’interpretazione coerente del diritto dell’Unione, conferire il medesimo significato a tale termine nel codice doganale dell’Unione e nel regolamento n. 1169/2011.

29

D’altro lato, la nozione di «Stato» deve a sua volta essere intesa nel senso che designa un’entità sovrana che esercita, all’interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punto 95).

30

Per quanto riguarda il termine «territorio», dall’alternativa stessa contenuta nell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione risulta che esso designa entità diverse dai «paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati».

31

Come già rilevato dalla Corte, simili entità comprendono, in particolare, spazi geografici che, pur trovandosi sotto la giurisdizione o sotto la responsabilità internazionale di uno Stato, dispongono tuttavia, sotto il profilo del diritto internazionale, di uno statuto proprio e distinto da quello di tale Stato (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punti 9295, nonché del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, punti da 62 a 64).

32

Alla luce del contenuto dell’articolo 60 del codice doganale dell’Unione, l’obbligo, previsto all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, di indicare il paese d’origine di un alimento, nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, è quindi applicabile non solo agli alimenti originari di «paesi», come intesi ai punti 28 e 29 della presente sentenza, ma anche a quelli originari di «territori», quali indicati al punto 31 della presente sentenza.

33

Nella fattispecie, il giudice del rinvio precisa che gli alimenti di cui al procedimento principale sono originari di «territori occupati dallo Stato di Israele dal 1967» e, più precisamente, come risulta dal parere ministeriale, della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e delle alture del Golan.

34

Orbene, secondo le norme del diritto internazionale umanitario, tali territori sono soggetti a una giurisdizione limitata dello Stato di Israele, in quanto potenza occupante, ma dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato.

35

Infatti, la Cisgiordania è un territorio il cui popolo, vale a dire il popolo palestinese, gode del diritto di autodeterminazione, come ricordato dalla Corte internazionale di giustizia nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafi 118 e 149). Quanto alle alture del Golan, esse fanno parte del territorio di uno Stato diverso dallo Stato di Israele, vale a dire la Repubblica araba di Siria.

36

Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che il fatto di apporre, su alimenti come quelli di cui al procedimento principale, l’indicazione secondo cui lo Stato di Israele è il loro «paese d’origine», mentre tali alimenti sono in realtà originari di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza, sia tale da trarre in inganno i consumatori.

37

Inoltre, al fine di evitare che i consumatori possano essere indotti in errore in merito al fatto che lo Stato di Israele è presente in tali territori in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana nel senso descritto al punto 29 della presente sentenza, appare necessario indicare loro che i suddetti alimenti non sono originari di tale Stato.

38

Pertanto, l’indicazione del territorio di origine di alimenti come quelli di cui al procedimento principale non può essere omessa e si deve quindi ritenere che abbia carattere obbligatorio in forza degli articoli 9 e 26 del regolamento n. 1169/2011.

39

Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la nozione di «luogo di provenienza», di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, essa rinvia, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), prima frase, di tale regolamento, al luogo da cui proviene un alimento, ma che non è il «paese d’origine» di quest’ultimo. Quest’ultima disposizione precisa tuttavia che l’indicazione del nome, della ragione sociale o ancora dell’indirizzo del produttore non può essere considerata un’indicazione della provenienza di tale prodotto alimentare.

40

Peraltro, alla luce delle valutazioni di cui ai punti da 26 a 32 della presente sentenza, un luogo di provenienza non può neppure corrispondere al «territorio di origine» di un alimento.

41

Tenuto conto di tali elementi, la nozione di «luogo di provenienza» deve essere intesa come un rinvio a qualsiasi spazio geografico determinato situato all’interno del paese o del territorio di origine di un alimento, ad esclusione dell’indirizzo del produttore.

42

Nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio implica, anzitutto, che si stabilisca se il regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l’indicazione secondo cui un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può essere considerata un’indicazione del luogo di provenienza, ai sensi di tale regolamento.

43

Per quanto riguarda il termine «insediamento» («colonie» nella versione francese, lingua processuale), esso, a causa della sua genericità, può rinviare non a un unico luogo, bensì a una pluralità di località. Inoltre tale termine, considerato nel suo significato usuale, comporta, al di là della sua accezione geografica, una dimensione demografica, in quanto rinvia a un popolamento di origine straniera.

44

Tuttavia, tali elementi non ostano a che il termine «insediamento» possa contribuire a designare un «luogo di provenienza», ai sensi del regolamento n. 1169/2011, a condizione che, in un caso specifico, rinvii a un luogo geograficamente determinato, conformemente alla definizione di cui al punto 41 della presente sentenza.

45

Ne risulta, nel caso di specie, che l’indicazione secondo cui un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può essere considerata un’indicazione di «luogo di provenienza», ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

46

In simili circostanze, occorre poi determinare se l’indicazione «insediamento israeliano» abbia un carattere obbligatorio, in presenza di alimenti come quelli di cui al procedimento principale. Più precisamente, dal momento che, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, simili alimenti devono recare l’indicazione del loro territorio di origine, spetta alla Corte accertare se essi debbano recare anche l’indicazione «insediamento israeliano».

47

Come precisato al punto 25 della presente sentenza, è necessario, a tal fine, verificare se l’omissione di tale indicazione, che implica che sia indicato solo il territorio di origine, possa indurre in errore i consumatori quanto al luogo di reale provenienza degli alimenti di cui trattasi.

48

A tale riguardo, occorre sottolineare che gli insediamenti installati in alcuni dei territori occupati dallo Stato di Israele sono caratterizzati dal fatto di dare attuazione a una politica di trasferimento di popolazione condotta da tale Stato al di fuori del suo territorio, in violazione delle norme del diritto internazionale generale umanitario, come codificate all’articolo 49, sesto comma, della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmata a Ginevra il 12 agosto 1949 (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 75, n. 973, pag. 287), come ha rilevato la Corte internazionale di giustizia, per quanto riguarda i territori palestinesi occupati, nel suo parere consultivo del 9 luglio 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati (ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafo 120). Inoltre, tale politica è stata ripetutamente condannata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, e dall’Unione stessa. In tale contesto, occorre sottolineare che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, l’Unione contribuisce alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, in particolare dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

49

Orbene, si deve rilevare che, nel caso in cui un alimento proveniente da un insediamento israeliano recasse l’indicazione di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza, senza tuttavia indicare il suddetto luogo di provenienza, i consumatori potrebbero essere indotti a ritenere che tale alimento provenga, nel caso della Cisgiordania, da un produttore palestinese o, nel caso delle alture del Golan, da un produttore siriano.

50

Infatti, non ci si può attendere dai consumatori che essi, in mancanza di qualsiasi informazione in grado di fornire loro delucidazioni al riguardo, risalgano al fatto che un simile alimento proviene da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento ubicato in uno dei suddetti territori in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario.

51

Ciò considerato, l’omissione dell’indicazione che un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza può indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un luogo di provenienza diverso dal suo luogo di provenienza reale.

52

Tale conclusione è avvalorata dall’obiettivo del regolamento n. 1169/2011 che, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, consiste nel garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi.

53

Infatti, dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, nonché dai considerando 3 e 4 di tale regolamento, alla luce dei quali la disposizione in parola deve essere letta, risulta che le informazioni fornite ai consumatori devono consentire a questi ultimi di effettuare scelte consapevoli nonché rispettose, in particolare, di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali o etiche.

54

Orbene, tenuto conto del fatto che tale elenco non è tassativo, occorre sottolineare che anche altri tipi di considerazioni, come quelle attinenti al rispetto del diritto internazionale, possono essere pertinenti in tale contesto.

55

Nel caso di specie, occorre riconoscere, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, che i consumatori possono eventualmente adottare le loro decisioni di acquisto tenendo conto di considerazioni legate al fatto che gli alimenti di cui al procedimento principale provengono da insediamenti stabiliti in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario.

56

Inoltre, la circostanza che un alimento provenga da un insediamento stabilito in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario può essere oggetto di valutazioni di ordine etico che possono influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori, tanto più che alcune di queste norme costituiscono norme essenziali del diritto internazionale (parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati, ICJ Reports 2004, pag. 136, paragrafi da 155 a 159).

57

Pertanto, benché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011 si riferiscano all’indicazione del paese d’origine «o» del luogo di provenienza, tali disposizioni impongono, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tanto l’indicazione che un alimento è originario di uno dei territori di cui al punto 33 della presente sentenza quanto quella che tale alimento proviene da un «insediamento israeliano», qualora detto alimento provenga da un insediamento situato all’interno di uno di questi territori, poiché l’omissione di tale seconda indicazione può indurre in errore i consumatori quanto al luogo di provenienza dello stesso.

58

Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1169/2011, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all’interno del suddetto territorio, l’indicazione di tale provenienza.

Sulla seconda questione

59

Considerata la risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all’interno del suddetto territorio, l’indicazione di tale provenienza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.