Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 settembre 2019 – Commissione / Portogallo (Designazione e tutela delle zone speciali di conservazione)

(causa C‑290/18) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Flora e fauna selvatiche – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 4, paragrafo 4 – Allegati I e II – Siti di importanza comunitaria – Mancata designazione – Zone speciali di conservazione – Misure necessarie – Mancata adozione»

1. 

Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Siti di importanza comunitaria –Redazione, da parte della Commissione, dell’elenco nazionale dei siti interessati – Designazione, da parte degli Stati membri, quali zone speciali di conservazione – Assenza – Inadempimento

(Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 3, §§ 1, comma 1, e 2, e 4, § 4; decisione della Commissione 2004/813; decisione della Commissione 2006/613)

(v. punti 32‑34, 38)

2. 

Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 36, 57)

3. 

Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Assenza – Inadempimento

[Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 1, § 1, l), 2, § 2, e 6, § 1, allegati I e II]

(v. punti 50‑54)

4. 

Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(v. punto 57)

Dispositivo

1) 

Non avendo designato quali zone speciali di conservazione 61 siti di importanza comunitaria, riconosciuti dalla Commissione europea nella decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, e nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, nel più breve tempo possibile ed entro un termine massimo di sei anni dalla data di adozione di tali decisioni, e non avendo adottato le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle specie di cui all’allegato II di tale direttiva presenti in tali siti di importanza comunitaria, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

2) 

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 249 del 16.7.2018.