11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/32


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanța - Romania) – R/P

(Causa C-468/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 - Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo - Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d’incompetenza in materia di responsabilità genitoriale - Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare - Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare)

(2019/C 383/34)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Constanța

Parti

Ricorrente: R

Convenuto: P

Dispositivo

L’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.