8.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 144/14


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2016 dalla Guccio Gucci SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 ottobre 2016, causa T-753/15, Guccio Gucci SpA/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-674/16 P)

(2017/C 144/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (rappresentanti: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale; Guess? IP Holder LP

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare la Guess alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

Con la presente impugnazione la Guccio Gucci S.p.A. (in prosieguo: la «Gucci» o la «ricorrente») chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione), nella causa T-753/15 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Gucci avverso la decisione della quarta commissione di ricorso del 14 ottobre 2015, nel procedimento R 1703/2014-4, che aveva annullato la decisione della divisione di opposizione del 1o luglio 2014, che accoglieva l’opposizione della Gucci alla designazione dell’Unione europea nella registrazione internazionale n. 1090048, nella classe 9 (in prosieguo: il «marchio controverso»), a nome della Guess? IP Holder L.P. (in prosieguo: la «Guess»).

2.

La presente impugnazione è volta a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore laddove ha concluso che gli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ed all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nella versione precedente alla sua modifica (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario») non si applicano al marchio controverso. In particolare, il Tribunale, nel valutare la somiglianza tra i segni in conflitto, ha chiaramente snaturato i fatti e le prove ad esso sottoposti ed ha, pertanto, erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario, omettendo altresì di motivare la sentenza impugnata.

3.

Il Tribunale ha escluso la somiglianza tra i marchi in conflitto basandosi sulla considerazione che il pubblico di riferimento (…) non percepirà nel marchio [controverso] la lettera maiuscola «G», rappresentata dai marchi anteriori, bensì un motivo decorativo astratto. Inoltre, tenuto conto della stilizzazione del segno e del fatto che i suoi elementi si intersecano o sono uniti tra loro, esso potrebbe essere percepito sia come raffigurante lettere stilizzate, come la lettera maiuscola «X» o la lettera «e», sia come una combinazione di cifre e lettere, come la cifra «3» e la lettera «e» (v., in tal senso, punto 32 della sentenza impugnata). Tale considerazione costituisce il punto centrale della sentenza impugnata, in quanto ha portato il Tribunale ad escludere qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto e, di conseguenza, l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

4.

Tuttavia, la considerazione di cui sopra è manifestamente errata. Ciò risulta evidente dai documenti prodotti nel corso del procedimento, i quali dimostrano chiaramente che il pubblico di riferimento percepisce nel marchio controverso le lettere maiuscole «G», come emerge dai risultati di un sondaggio presentato dalla Gucci sulla percezione del marchio controverso da parte del pubblico. Tale evidente snaturamento dei fatti e delle prove ha inficiato la valutazione da parte del Tribunale del ricorso presentato dalla Gucci: se, infatti, il Tribunale avesse riconosciuto che il pubblico di riferimento — o quantomeno una parte di esso — poteva percepire il marchio controverso come una combinazione di lettere maiuscole «G», esso non avrebbe potuto escludere la somiglianza tra i marchi in conflitto e, pertanto, l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

5.

Inoltre, il Tribunale è venuto meno al proprio obbligo di motivazione delle sentenze, in quanto ha completamente ignorato il suddetto sondaggio nella propria valutazione, senza fornire alcuna motivazione, neppure implicita, che consenta di comprendere la ragione per la quale non ha preso in considerazione tale fondamentale elemento di prova.

6.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia annullare la sentenza impugnata e condannare sia l’EUIPO che la Guess alle spese da essa sostenute nel presente procedimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) GU 2009, L 78, pag. 1