26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Denis Malcorp e a./Vlaams Gewest, interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

(Causa C-388/15)

(2015/C 354/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle

Resistente: Vlaams Gewest

Interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Questione pregiudiziale

Il GRUP contiene disposizioni urbanistiche di natura vincolante a norma delle quali lo sviluppo di zone (segnatamente per imprese operanti nel settore di porti e acque, per un parco logistico, per infrastrutture della navigazione e per infrastrutture stradali e dei trasporti) in cui si trovano aspetti di grande valore ecologico (area di un tipo di habitat naturale o caratterizzata dalla presenza di una specie per la quale è stata designata la zona di protezione speciale in questione) che forniscono un contributo alla realizzazione degli obiettivi di conservazione per le zone di protezione speciale di cui trattasi, è consentito soltanto dopo l’allestimento di un habitat duraturo in zone essenziali da preservare (indicate all’interno del sito natura 2000) e dopo una delibera del governo delle Fiandre, previo parere dell’amministrazione fiamminga competente per la conservazione della natura — che deve essere contenuta in una domanda per ottenere un’autorizzazione urbanistica a realizzare gli obiettivi menzionati — attestante che è stato realizzato l’allestimento duraturo delle zone essenziali da preservare.

Se siffatte disposizioni urbanistiche, con gli sviluppi positivi della zona essenziale da preservare in esse previsti, possano essere prese in considerazione al fine della determinazione, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (1), delle possibili incidenze significative e/o di un’opportuna valutazione, o se siffatte disposizioni urbanistiche possano essere considerate solo come «misure compensative», ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva Habitat, nei limiti in cui ricorrano le condizioni stabilite da detta disposizione.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).