SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 luglio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Regimi economici doganali — Perfezionamento passivo — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 148, lettera c) — Concessione di un’autorizzazione — Condizioni economiche — Mancanza di un pregiudizio grave agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari — Nozione di “trasformatori comunitari”»

Nella causa C‑4/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 19 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2015, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën

contro

Argos Supply Trading BV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda, e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per Argos Supply Trading BV, da J. A. G. Winkels e O. R. L. Gemin, belastingadviseurs;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da K. Nasopoulou e K. Karavasili, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Grønfeldt, H. Kranenborg e A. Lewis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 19; in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (sottosegretariato alle finanze, Paesi Bassi) e la società Argos Supply Trading BV (in prosieguo: la «Argos») avente ad oggetto il rigetto, da parte delle autorità doganali olandesi, di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo formulata da tale società.

Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 2473/86

3

Il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU 1986, L 212, pag. 1) includeva le disposizioni applicabili a tale regime doganale fino all’entrata in vigore del codice doganale. Il primo considerando del regolamento in parola così recitava:

«considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie ricorrono al regime del perfezionamento passivo, ossia all’esportazione di merci ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione, lavorazione o riparazione; che il ricorso a tale regime è giustificato da motivi di carattere economico o tecnico».

Il codice doganale

4

A decorrere dal 1o maggio 2016, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 287, pag. 90), ha sostituito il codice doganale. Cionondimeno, considerata la data dei fatti di cui al procedimento principale, il codice doganale resta applicabile alla presente causa.

5

Il terzo e il quarto considerando del codice doganale recitavano:

«considerando che, partendo dal principio di un mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l’applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra [l’Unione europea] e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;

considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie».

6

L’articolo 84 del codice doganale prevedeva che, quando la formulazione «regime doganale economico» era utilizzata agli articoli da 85 a 90 di tale codice, essa si intendesse applicabile, in particolare, alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento passivo.

7

Ai sensi dell’articolo 85 di detto codice, il ricorso a qualsiasi regime doganale economico era subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’autorità doganale.

8

L’articolo 133 del medesimo codice così disponeva:

«L’autorizzazione [di trasformazione sotto controllo doganale] è concessa soltanto:

(...)

e)

quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un’attività di trasformazione di merci [nell’Unione], senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche) (...)».

9

L’articolo 145 del codice doganale prevedeva quanto segue:

«1.   (...) il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale [dell’Unione] merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione.

(...)

3.   Si intende per:

a)

merci di esportazione temporanea, le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;

b)

operazioni di perfezionamento, le operazioni di cui all’articolo 114, paragrafo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino;

c)

prodotti compensatori, tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;

(...)».

10

L’articolo 148 di tale codice così recitava:

«L’autorizzazione [di perfezionamento passivo] è concessa esclusivamente:

(...)

c)

sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche)».

11

L’articolo 151, paragrafo 1, del predetto codice prevedeva quanto segue:

«L’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione di cui all’articolo 145 consiste nel detrarre dall’importo dei dazi all’importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l’importo dei dazi all’importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale [dell’Unione] dal paese ove hanno formato oggetto dell’operazione o dell’ultima operazione di perfezionamento».

Il regolamento di applicazione

12

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1) è stato abrogato, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2016, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/481 della Commissione, del 1o aprile 2016 (GU 2016, L 87, pag. 24). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui al procedimento principale, il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001 (GU 2001, L 141, pag. 1) (nel prosieguo: il «regolamento di applicazione»), resta applicabile a detto procedimento.

13

Il capitolo 6 del titolo III del regolamento di applicazione, rubricato «Regimi doganali economici», concerneva il regime di perfezionamento passivo. L’articolo 585 del regolamento in parola, contenuto in tale capitolo, così disponeva:

«1.   Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.

(...)».

La nomenclatura combinata

14

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU 2007, L 286, pag. 1) include un capitolo 22, rubricato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti». Tale capitolo comprende, in particolare, la sottovoce 2207 10 00, intitolata «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol». Le merci classificate in tale sottovoce sono assoggettate a dazi doganali pari a EUR 19,20 per ettolitro, equivalenti a un prelievo di circa il 40% ad valorem.

15

La sottovoce 3824 90 97, intitolata «Altri», figura al capitolo 38 rubricato «Prodotti vari delle industrie chimiche» della predetta nomenclatura combinata. I dazi doganali applicabili alle merci indicate da tale sottovoce ammontano al 6,5% ad valorem.

16

Ai sensi delle sottovoci da 2710 11 25 a 2710 11 90, rientranti nel capitolo 27 della medesima nomenclatura combinata, intitolato «Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali», tutte le merci corrispondenti alla denominazione «Benzine per motori» sono assoggettate ad un prelievo pari al 4,7% ad valorem.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Il 30 giugno 2008, la Argos ha presentato alle autorità doganali olandesi una domanda, ai sensi dell’articolo 85 del codice doganale, diretta a ottenere il rilascio di un’autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo. Tale società intendeva vincolare a tale regime la benzina comunitaria, destinata a essere esportata per essere miscelata con bioetanolo proveniente da uno Stato terzo e non immesso in libera pratica nell’Unione. Con tale miscela, che presentava un rapporto di circa 15 unità di benzina per 85 unità di bioetanolo, la Argos avrebbe ottenuto etanolo 85 (nel prosieguo: l’«E 85»), un biocarburante utilizzabile in determinati veicoli adattati, detti a «policarburante».

18

Da tale domanda emergeva che la Argos intendeva procedere alla produzione di detta miscela in alto mare. La benzina e il bioetanolo sarebbero stati caricati, in un porto olandese, a bordo di una nave, in due compartimenti separati da un divisorio. Dopo la partenza di detta nave, non appena la stessa fosse giunta fuori dalle acque territoriali dell’Unione, tale divisorio sarebbe stato rimosso così che le due componenti si miscelassero grazie al moto ondoso che favorisce il processo anzidetto. La nave avrebbe in seguito fatto ritorno nei Paesi Bassi.

19

L’E 85 così ottenuto sarebbe stato quindi dichiarato alla dogana per la sua immissione in libera pratica nell’Unione e assoggettato ai dazi doganali relativi a tale prodotto, ammontanti al 6,5% ad valorem. In tale contesto, l’applicazione del regime di perfezionamento passivo avrebbe consentito alla Argos di beneficiare di una riduzione di tali dazi in misura pari all’importo dei dazi doganali, a un’aliquota del 4,7% ad valorem, che sarebbero stati applicabili in pari data alla benzina comunitaria se essa fosse stata importata e immessa in libera pratica nell’Unione dal luogo in cui essa è stata miscelata.

20

Le autorità doganali olandesi hanno sottoposto la domanda della Argos al parere della Commissione europea affinché questa verificasse se fossero soddisfatte le condizioni economiche a cui l’articolo 148, lettera c), del codice doganale subordina la concessione di un’autorizzazione ad avvalersi del regime di perfezionamento passivo. La Commissione ha quindi chiesto il parere del comitato del codice doganale (in prosieguo: il «comitato») in merito a tale domanda.

21

Il comitato ha ritenuto che si dovesse negare alla Argos il beneficio di fare ricorso a tale regime, in quanto le predette condizioni non erano soddisfatte. Esso ha basato la propria decisione sugli argomenti esposti dalla Commissione durante una riunione del comitato tenutasi l’11 novembre 2009. Nel corso di detta riunione, tale istituzione ha sostenuto che l’importazione di una quantità considerevole di E 85 nell’Unione avrebbe arrecato un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di bioetanolo. Infatti, l’E 85 importato sarebbe in concorrenza diretta con il bioetanolo comunitario, dal momento che l’E 85 è composto principalmente da bioetanolo. Orbene, secondo la Commissione, l’industria comunitaria del bioetanolo affronterebbe una situazione di sovraccapacità.

22

Con decisione del 13 aprile 2010, le autorità doganali olandesi, riferendosi a tali argomenti, hanno respinto la domanda della Argos. Tale società ha dunque presentato un ricorso avverso la decisione di rigetto della sua domanda dinanzi al Rechtbank Haarlem (tribunale di Haarlem, Paesi Bassi), il quale non ha accolto il suo ricorso.

23

La Argos ha proposto appello avverso tale decisione del Rechtbank Haarlem (tribunale di Haarlem) dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi). Con decisione del 3 ottobre 2013, quest’ultimo giudice ha annullato la decisione di primo grado, ritenendo, in particolare, che per determinare se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso al regime di perfezionamento passivo, occorreva verificare se la trasformazione di benzina comunitaria in E 85 in regime di perfezionamento passivo arrecasse pregiudizio non già agli interessi dei produttori comunitari di bioetanolo, bensì a quelli dei produttori comunitari di E 85. Orbene, secondo detto giudice, dal momento che le autorità doganali olandesi non disponevano di elementi che indicassero che il beneficio del regime richiesto avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi di questi ultimi produttori, esse avrebbero dovuto considerare soddisfatte dette condizioni economiche, ai sensi della presunzione di cui all’articolo 585, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Il sottosegretariato alle finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

24

Tale giudice considera che l’esito di tale impugnazione dipenda dall’interpretazione della nozione di «trasformatori comunitari» di cui all’articolo 148, lettera c), del codice doganale e, più in particolare, dalla questione di stabilire se detta nozione possa includere i produttori comunitari di bioetanolo.

25

Detto giudice nutre, segnatamente, dubbi quanto alla possibilità di estendere in via analogica la risposta resa dalla Corte nella sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), con riguardo al regime della trasformazione sotto controllo doganale, al regime di perfezionamento passivo. Da tale sentenza emergerebbe che, nell’ambito dell’esame del rispetto delle condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso a tale ultimo regime, devono essere presi in considerazione tanto gli interessi economici dei produttori comunitari del prodotto finito ottenuto dalla trasformazione, quanto quelli dei produttori comunitari delle materie prime utilizzate durante tale trasformazione.

26

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell’ambito della verifica delle condizioni economiche per il regime del perfezionamento passivo, la nozione di “trasformatori comunitari”, di cui all’articolo 148, lettera c), del codice doganale, debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche i produttori comunitari di materie prime o di prodotti semifiniti identici a quelli lavorati nel processo di perfezionamento come prodotti non comunitari».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

27

In primo luogo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), nella sua decisione di rinvio, ha sottolineato che, nelle circostanze fattuali del procedimento principale, come constatate dal Gerechtshof te Amsterdam (corte d’appello di Amsterdam), nessun elemento indicava che il beneficio del regime di perfezionamento passivo richiesto dalla Argos avrebbe pregiudicato gli interessi essenziali dei produttori comunitari di E 85.

28

Tuttavia, la Commissione contesta tale premessa e rileva, in sostanza, che il ricorso a tale regime pregiudicherebbe sia gli interessi essenziali dei produttori comunitari di bioetanolo sia quelli dei produttori comunitari di E 85. Ciò risulterebbe, in particolare, dal resoconto della riunione del comitato dell’11 novembre 2009, menzionata al punto 21 della presente sentenza. Orbene, secondo la Commissione, nell’ipotesi in cui si ammettesse che il beneficio del suddetto regime pregiudichi altresì gli interessi essenziali dei produttori comunitari di E 85, la questione pregiudiziale sarebbe priva di interesse.

29

Poiché la Commissione intende rimettere in discussione il contesto in fatto così come emerge dalla decisione di rinvio, occorre rammentare che, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE, basata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. La Corte può quindi pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo di diritto dell’Unione sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenza del 16 luglio 1998, Dumon e Froment, C‑235/95, EU:C:1998:365, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

30

Non spetta pertanto alla Corte valutare se, nel procedimento principale, il beneficio del perfezionamento passivo richiesto dalla Argos arrechi o meno un pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di E 85. Rientra, al contrario, tra le sue competenze rispondere alla domanda posta dal giudice di rinvio sulla base dell’ipotesi prevista da quest’ultimo, secondo cui gli interessi di tali produttori non sarebbero pregiudicati.

31

In secondo luogo, con riguardo all’argomento del governo ellenico secondo cui il regime di perfezionamento passivo non si applicherebbe a operazioni di perfezionamento effettuate in alto mare, poiché l’articolo 151, paragrafo 1, del codice doganale richiederebbe che dette operazioni avvengano in un «paese» determinato, si deve ritenere, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 49 delle sue conclusioni, che, alla luce in particolare della formulazione dell’articolo 145 di tale codice, il regime in parola può applicarsi laddove dette operazioni si svolgano al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Così, la circostanza per cui, nel procedimento principale, le operazioni prospettate dalla Argos dovevano svolgersi in alto mare non è tale da impedire l’applicazione delle disposizioni del codice doganale relative a tale regime doganale economico.

Nel merito

32

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 148, lettera c), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione durante tali operazioni.

33

Secondo tale giudice, occorrerebbe, in particolare, determinare se la risposta resa dalla Corte nella sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 52), per quanto riguarda il regime di trasformazione sotto controllo doganale, sia applicabile per analogia a quello del perfezionamento passivo. Invero, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che nell’ambito della valutazione delle condizioni economiche di cui all’articolo 133, lettera e), del codice doganale, per avvalersi della trasformazione sotto regime doganale, è necessario tenere conto non solo del mercato dei prodotti finiti, ma anche della situazione economica del mercato delle materie prime utilizzate per realizzare detti prodotti.

34

A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 84 del codice doganale, il perfezionamento passivo e la trasformazione sotto regime doganale costituiscono entrambi regimi doganali economici. Il ricorso all’uno o all’altro di tali regimi presuppone, ai sensi dell’articolo 85 di tale codice, un’autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Per tali due regimi, la predetta autorizzazione è subordinata, segnatamente, al rispetto di condizioni, cosiddette «economiche», previste, per quanto riguarda la trasformazione sotto regime doganale, all’articolo 133, lettera e) di detto codice e, con riferimento al perfezionamento passivo, all’articolo 148, lettera c) del medesimo codice.

35

Tuttavia, le condizioni economiche in parola sono formulate in termini differenti a seconda del regime interessato. Infatti, l’articolo 148, lettera c), del codice doganale dispone che l’autorizzazione di perfezionamento passivo è rilasciata esclusivamente laddove la concessione del beneficio di tale regime non sia tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari. L’articolo 133, lettera e), di tale codice, prevede, dal canto suo, che l’autorizzazione di trasformazione sotto regime doganale è concessa soltanto quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un’attività di trasformazione di merci nell’Unione, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini.

36

In particolare, l’utilizzo della nozione di «trasformatori» all’articolo 148, lettera c), del codice doganale è volta a determinare che, ai fini della valutazione della soddisfazione delle condizioni economiche cui è subordinato il ricorso al regime di perfezionamento passivo, occorrerebbe considerare unicamente gli interessi essenziali degli industriali che effettuano, nell’Unione, operazioni di trasformazione; pertanto, dette condizioni hanno un oggetto più ristretto di quelle concernenti la trasformazione sotto regime doganale, così come interpretate dalla Corte nella sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312).

37

Cionondimeno, i termini dell’articolo 148, lettera c), del codice doganale non sono privi di ambiguità. Invero, non precisano né i mercati interessati dalle attività di detti «trasformatori», né gli elementi specifici da considerare ai fini della valutazione di un eventuale pregiudizio ai loro interessi essenziali. Conseguentemente, occorre interpretare tale disposizione alla luce dell’economia generale e della finalità del regime di perfezionamento passivo (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 1980, Roudolff, 803/79, EU:C:1980:166, punto 7, e dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 47).

38

A tal proposito, dall’articolo 145 del codice doganale emerge che il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente al di fuori del territorio doganale dell’Unione merci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento e di immettere in libera pratica i prodotti risultanti da tali operazioni, detti «prodotti compensatori», in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Più precisamente, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, di tale codice, il beneficio di detto regime comporta la detrazione, dai dazi all’importazione relativi a detti prodotti compensatori, di un importo pari ai dazi all’importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci comunitarie temporaneamente esportate se queste fossero importate nel territorio doganale dell’Unione dal paese ove hanno formato oggetto dell’operazione o dell’ultima operazione di perfezionamento.

39

Siffatto regime si giustifica con la sua finalità, che consiste nell’evitare l’imposizione doganale di merci esportate a fini di perfezionamento al momento della loro reimportazione nel territorio dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Wacker Werke, C‑142/96, EU:C:1997:386, punto 21, e del 2 ottobre 2003, GEFCO, C‑411/01, EU:C:2003:536, punto 51). A tal riguardo, dal primo considerando del regolamento n. 2473/86 emerge che, nell’introdurre tale regime, il legislatore ha inteso prendere atto della circostanza che le imprese dell’Unione, per ragioni economiche o tecniche, fanno spesso realizzare operazioni di perfezionamento nel territorio di Stati terzi prima di reimportare le merci così perfezionate nell’Unione.

40

Ne discende che l’obiettivo cardine di un simile regime doganale economico è quello di neutralizzare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, determinate conseguenze, ritenute pregiudizievoli per l’industria dell’Unione, che deriverebbero dall’applicazione dei regimi comuni di importazione e di esportazione.

41

In tale contesto, le condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso al regime di perfezionamento passivo, indicate all’articolo 148, lettera c), del codice doganale, hanno la funzione di consentire alle autorità doganali di valutare se il ricorso al perfezionamento passivo sia sostanzialmente favorevole a detta industria, garantendo che le agevolazioni che un operatore trarrebbe dal beneficio di detto regime non comportino, invece, svantaggi considerevoli per altri produttori dell’Unione. Dette condizioni economiche dovrebbero dunque essere interpretate in maniera tale da consentire alle autorità doganali di prendere pienamente in considerazione simili conflitti di interessi nell’industria dell’Unione (v., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, punti 4950).

42

Quanto a detti conflitti di interessi, occorre rilevare che il beneficio del regime di perfezionamento passivo concesso a un operatore comunitario, poiché favorisce la delocalizzazione di operazioni di perfezionamento di merci comunitarie al di fuori dell’Unione, può pregiudicare per lo più gli interessi essenziali di industriali che realizzano, nell’Unione, operazioni di perfezionamento simili, vale a dire i produttori di prodotti affini a quello che risulterebbe dal perfezionamento passivo.

43

Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali l’operazione di perfezionamento che la Argos intende effettuare comporta l’integrazione alle merci comunitarie temporaneamente esportate di una quantità considerevole di una materia prima non comunitaria, ossia di bioetanolo, e i dazi doganali relativi a tale materia prima, pari a circa il 40% ad valorem, sono sensibilmente più alti rispetto a quelli che sarebbero applicabili ai prodotti compensatori ottenuti all’esito di tale operazione, dal momento che l’E 85 è assoggettato a imposta pari al 6,5% ad valorem, è necessario rilevare che il ricorso al regime del perfezionamento passivo per l’operazione in esame sarebbe comunque tale da arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali degli operatori che producono detta materia prima nell’Unione.

44

Infatti, effettuare la medesima operazione di perfezionamento al di fuori dell’Unione consentirebbe a una società quale la Argos di importare nell’Unione la parte corrispondente a questa stessa materia prima, sottraendosi al pagamento dei dazi doganali ad essa applicabili e diretti per l’appunto a proteggere detti produttori comunitari da una simile importazione. In tale situazione, il beneficio del regime di perfezionamento passivo attribuirebbe all’operatore che richiede detto regime un vantaggio aggiuntivo, consistente nell’esenzione parziale che costui otterrebbe sui dazi doganali applicabili al prodotto compensatore, il che renderebbe quindi ancora più vantaggioso tale tipo di operazioni tuttavia sfavorevoli agli interessi dei produttori dell’Unione.

45

Dagli elementi che precedono discende che, in linea con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), per quanto riguarda il regime di trasformazione sotto controllo doganale, l’articolo 148, lettera c), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se le condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso al regime di perfezionamento passivo siano soddisfatte da una domanda di autorizzazione ad avvalersi di detto regime, occorre non solo tenere conto degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto che risulterebbe dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di esportazione temporanea durante tali operazioni. La nozione di «trasformatore comunitario», di cui all’articolo 148, lettera c), del codice doganale, deve dunque essere intesa come comprensiva di tali diversi produttori dell’Unione.

46

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Argos dinanzi alla Corte, tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’affermazione di cui al punto 21 della sentenza del 17 luglio 1997, Wacker Werke (C‑142/96, EU:C:1997:386), secondo cui l’eventuale verificarsi di anomalie tariffarie che abbiano come conseguenza di attribuire un vantaggio doganale a un operatore economico che richiede il beneficio del regime di perfezionamento passivo è un rischio inerente al sistema introdotto da tale regime.

47

Infatti, la causa che ha dato luogo a tale sentenza verteva sulla questione di stabilire se fosse conforme al sistema di perfezionamento passivo che, in tale procedimento, i dazi relativi alle merci di esportazione temporanea avessero ecceduto quelli relativi ai prodotti compensatori, così che il ricorso a tale regime avrebbe potenzialmente condotto a un’esenzione totale dei dazi all’importazione per tali ultimi prodotti, e non su quella, diversa, di stabilire quali interessi potessero essere presi in considerazione in sede di esame delle condizioni economiche a cui è subordinato il ricorso al predetto regime. Così, nella sentenza in parola, la Corte non ha statuito sulla questione se le conseguenze di anomalie tariffarie potessero o meno essere considerate nell’ambito di tale valutazione.

48

Infine, l’interpretazione di cui al punto 45 della presente sentenza tiene conto delle esigenze della politica agricola comune, come richiesto dal terzo e dal quarto considerando del codice doganale (v., per analogia, sentenza dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 51). Occorre, infatti, rammentare che, come risulta dalla lettura congiunta dell’articolo 38 TFUE e delle posizioni ex.22.08 e ex.22.09 dell’allegato I del Trattato FUE, la produzione di bioetanolo nell’Unione costituisce un’attività agricola che rientra in tale politica comune e beneficia, in linea di principio, della protezione accordata dai dazi doganali particolarmente elevati applicabili all’importazione nell’Unione di detto prodotto. L’interpretazione accolta consente così di garantire tale protezione, escludendo che il regime di perfezionamento passivo favorisca un operatore intenzionato a eludere i medesimi dazi doganali.

49

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 148, lettera c), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione nel corso di tali operazioni.

Sulle spese

50

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 148, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una domanda di autorizzazione a ricorrere al regime di perfezionamento passivo, al fine di valutare se le condizioni economiche cui è subordinato il ricorso a tale regime siano soddisfatte, è necessario tenere conto non solo degli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti affini al prodotto finito risultante dalle operazioni di perfezionamento prospettate, ma anche di quelli dei produttori comunitari di prodotti affini alle materie prime o ai prodotti semifiniti non comunitari destinati a essere incorporati alle merci comunitarie di temporanea esportazione nel corso di tali operazioni.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.