Causa C‑127/14

Andrejs Surmačs

contro

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 94/19/CE — Allegato I, punto 7 — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di un “dirigente”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015

  1. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Istituti di credito — Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19 — Facoltà in capo agli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalla garanzia — Presupposti — Tassatività delle esclusioni elencate nell’allegato I — Possibilità per gli Stati membri di escludere altre categorie di depositanti o di depositi — Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 3, e allegato I, punto 7)

  2. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  3. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Istituti di credito — Sistemi di garanzia dei depositi — Direttiva 94/19 — Facoltà in capo agli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalla garanzia — Esclusione dei dirigenti degli istituti di credito — Nozione di dirigente — Criteri di valutazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 3, e allegato I, punto 7)

  1.  I depositi esclusi in forza dell’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, sono ivi elencati tassativamente, sicché gli Stati membri nel loro diritto nazionale non possono prevedere, al fine di applicarvi l’esclusione dalla garanzia dei depositi, ulteriori categorie di depositanti che non siano riconducibili, sotto il profilo delle funzioni esercitate, alle nozioni elencate nel citato punto.

    Al riguardo, le categorie contemplate dall’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19 per individuare i depositi o i depositanti che non fruiscono della garanzia devono essere definite in termini funzionali. Pertanto, l’esclusione dalla garanzia dei depositi si applica alle persone che esercitano funzioni che possono essere considerate, alla luce del diritto nazionale e della pratica commerciale dello Stato membro, rientranti nelle nozioni di cui al citato punto dell’allegato, indipendentemente dalla denominazione stessa delle funzioni così esercitate, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punti 24‑26, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  3.  L’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva, in quanto dirigenti, le persone le quali, a causa della funzione svolta nell’ambito dell’ente creditizio, a prescindere dalla denominazione di detta funzione, dispongano di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di valutare la reale situazione finanziaria dell’ente creditizio e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo.

    Infatti, l’esclusione facoltativa dei depositanti elencati nel citato punto dell’allegato I della direttiva 94/19 si fonda sul postulato secondo cui tali persone dispongono, in linea di principio, di un livello di competenze e di informazioni concernenti l’ente creditizio al quale conferiscono i loro depositi di cui non dispone la maggior parte dei depositanti. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso di specie, l’interessato possieda tali informazioni e competenze e si trovi in una posizione che gli consente di valutare la reale situazione finanziaria e i rischi connessi alle attività dell’ente creditizio. A questo fine, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale e, segnatamente, la descrizione della posizione occupata dall’interessato, le attività che egli ha effettivamente esercitato e la relazione giuridica e fattuale tra quest’ultimo e il consiglio di amministrazione della banca. In questo contesto, chiarire se l’interessato fosse responsabile del complesso delle attività della banca o unicamente di un ramo di attività specifico di quest’ultima costituisce solamente uno degli elementi di cui tener conto nella verifica suddetta.

    (v. punti 33, 37, 38, dispositivo 2)


Causa C‑127/14

Andrejs Surmačs

contro

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 94/19/CE — Allegato I, punto 7 — Sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi — Esclusione di un “dirigente”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015

  1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Sistemi di garanzia dei depositi – Direttiva 94/19 – Facoltà in capo agli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalla garanzia – Presupposti – Tassatività delle esclusioni elencate nell’allegato I – Possibilità per gli Stati membri di escludere altre categorie di depositanti o di depositi – Insussistenza

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 3, e allegato I, punto 7)

  2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  3. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Istituti di credito – Sistemi di garanzia dei depositi – Direttiva 94/19 – Facoltà in capo agli Stati membri di escludere taluni depositanti o depositi dalla garanzia – Esclusione dei dirigenti degli istituti di credito – Nozione di dirigente – Criteri di valutazione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, art. 3, e allegato I, punto 7)

  1.  I depositi esclusi in forza dell’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, sono ivi elencati tassativamente, sicché gli Stati membri nel loro diritto nazionale non possono prevedere, al fine di applicarvi l’esclusione dalla garanzia dei depositi, ulteriori categorie di depositanti che non siano riconducibili, sotto il profilo delle funzioni esercitate, alle nozioni elencate nel citato punto.

    Al riguardo, le categorie contemplate dall’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19 per individuare i depositi o i depositanti che non fruiscono della garanzia devono essere definite in termini funzionali. Pertanto, l’esclusione dalla garanzia dei depositi si applica alle persone che esercitano funzioni che possono essere considerate, alla luce del diritto nazionale e della pratica commerciale dello Stato membro, rientranti nelle nozioni di cui al citato punto dell’allegato, indipendentemente dalla denominazione stessa delle funzioni così esercitate, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    (v. punti 24‑26, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 28)

  3.  L’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva, in quanto dirigenti, le persone le quali, a causa della funzione svolta nell’ambito dell’ente creditizio, a prescindere dalla denominazione di detta funzione, dispongano di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di valutare la reale situazione finanziaria dell’ente creditizio e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo.

    Infatti, l’esclusione facoltativa dei depositanti elencati nel citato punto dell’allegato I della direttiva 94/19 si fonda sul postulato secondo cui tali persone dispongono, in linea di principio, di un livello di competenze e di informazioni concernenti l’ente creditizio al quale conferiscono i loro depositi di cui non dispone la maggior parte dei depositanti. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso di specie, l’interessato possieda tali informazioni e competenze e si trovi in una posizione che gli consente di valutare la reale situazione finanziaria e i rischi connessi alle attività dell’ente creditizio. A questo fine, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale e, segnatamente, la descrizione della posizione occupata dall’interessato, le attività che egli ha effettivamente esercitato e la relazione giuridica e fattuale tra quest’ultimo e il consiglio di amministrazione della banca. In questo contesto, chiarire se l’interessato fosse responsabile del complesso delle attività della banca o unicamente di un ramo di attività specifico di quest’ultima costituisce solamente uno degli elementi di cui tener conto nella verifica suddetta.

    (v. punti 33, 37, 38, dispositivo 2)