2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH

(Causa C-522/12)

2013/C 32/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Tevfik Isbir

Convenuta: DB Services GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «tariffe minime salariali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE (1) debba essere interpretata nel senso che designa il corrispettivo fornito dal datore di lavoro per quella prestazione lavorativa del lavoratore che, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o del contratto collettivo di applicazione generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della direttiva, deve essere remunerata esclusivamente e integralmente con il salario minimo previsto dal contratto collettivo («prestazione ordinaria»), ragion per cui si possono imputare all’obbligo di pagare la tariffa minima salariale solo le prestazioni del datore di lavoro che remunerano detta prestazione ordinaria e che devono essere rese disponibili al lavoratore al più tardi entro la data di scadenza del rispettivo periodo di paga.

2)

Se la nozione di «tariffe minime salariali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE debba essere interpretata nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali le prestazioni di un datore di lavoro non devono essere considerate componenti del salario minimo e, pertanto, non devono essere imputate al soddisfacimento del diritto al salario minimo, se il datore di lavoro eroga sulla base di un obbligo derivante dal contratto collettivo tali prestazioni

che, in base alla volontà delle parti contrattuali e del legislatore nazionale, sono intese a contribuire alla creazione di un patrimonio nella disponibilità dei lavoratori,

e a tale scopo:

le prestazioni mensili del datore di lavoro al lavoratore sono investite a lungo termine, ad esempio sotto forma di contributo al risparmio, di contributo alla costruzione o all’acquisto di un immobile ad uso abitativo o come contributo ad un’assicurazione sulla vita a capitalizzazione, e

sono incentivate mediante sovvenzioni statali e agevolazioni fiscali, e

il lavoratore può disporre di tali contributi solo alla scadenza di un periodo di più anni e

l’entità dei contributi in quanto importo fisso mensile dipende solo dalle ore di lavoro concordate e non già dalla remunerazione del lavoro («pagamenti per i piani di risparmio»).


(1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).