2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 19 novembre 2012 — Tevfik Isbir/DB Services GmbH
(Causa C-522/12)
2013/C 32/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Tevfik Isbir
Convenuta: DB Services GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «tariffe minime salariali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE (1) debba essere interpretata nel senso che designa il corrispettivo fornito dal datore di lavoro per quella prestazione lavorativa del lavoratore che, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o del contratto collettivo di applicazione generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della direttiva, deve essere remunerata esclusivamente e integralmente con il salario minimo previsto dal contratto collettivo («prestazione ordinaria»), ragion per cui si possono imputare all’obbligo di pagare la tariffa minima salariale solo le prestazioni del datore di lavoro che remunerano detta prestazione ordinaria e che devono essere rese disponibili al lavoratore al più tardi entro la data di scadenza del rispettivo periodo di paga. |
2) |
Se la nozione di «tariffe minime salariali» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE debba essere interpretata nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali secondo le quali le prestazioni di un datore di lavoro non devono essere considerate componenti del salario minimo e, pertanto, non devono essere imputate al soddisfacimento del diritto al salario minimo, se il datore di lavoro eroga sulla base di un obbligo derivante dal contratto collettivo tali prestazioni
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(1) Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).