25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 giugno 2012 — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

(Causa C-301/12)

2012/C 258/19

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cascina Tre Pini s.s.

Convenuti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

Questioni pregiudiziali

I.

1)

Se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE (1) la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, senza contemplare anche un obbligo di provvedere in capo a tali Amministrazioni, nel caso in cui i privati proprietari di aree comprese nei SIC sollecitino motivatamente l’esercizio di tale potere, quantomeno nel caso in cui i privati deducano il sopravvenuto degrado ambientale dell’area;

2)

se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, a seguito di una valutazione periodica, senza prevedere una puntuale cadenza temporale della valutazione (p.es, biennale, triennale, etc.) e senza prevedere che della valutazione periodica demandata alle Regioni e Province autonome si dia avviso mediante forme di pubblicità collettiva volte a consentire agli stake-holders di presentare osservazioni o proposte;

3)

se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la previsione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che contempla l’iniziativa per la revisione dei SIC in capo alle Regioni e alle Province autonome, senza prevedere un potere di iniziativa anche dello Stato, quanto meno in via sostitutiva, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome;

4)

se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, del tutto discrezionale, e non doveroso, nemmeno nel caso in cui siano sopravvenuti — e formalmente accertati — fenomeni di inquinamento o degrado ambientale.

II.

(…) Se il procedimento disciplinato dall’art. 9, della direttiva 92/43/CEE, regolamentato dal legislatore nazionale mediante l’art. 3 comma 4-bis del d.P.R n. 357/97 debba intendersi come un procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo, ovvero come procedimento ad esito meramente facoltativo. Ove, per «procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo» deve intendersi un procedimento che «laddove ricorrano i presupposti debba consistere nella trasmissione della proposta regionale, ad opera del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione europea e senza che io ciò involga alcuna considerazione sul se debba intendersi come procedimento attivabile soltanto d’ufficio o anche a istanza di parte».

III.

1)

Se l’ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l’apertura del procedimento di declassificazione, anziché l’adozione di ulteriori misure di monitoraggio e salvaguardia, sulla base della segnalazione di un privato circa lo stato di degrado del sito;

2)

se l’ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l’apertura di un procedimento di declassificazione di un sito ricompreso nella rete Natura 2000 a protezione di interessi esclusivamente privati di natura economica;

3)

se l’ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda, in presenza di progetti di infrastrutture di interesse generale, sociale ed economico, riconosciuti anche dall’Unione Europea che possono portare un danneggiamento di un habitat naturale riconosciuto ai sensi della direttiva, l’apertura di un procedimento di declassificazione del sito anziché l’adozione di misure compensative per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;

4)

se l’ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che, in materia di habitat naturali, dia rilevanza agli interessi economici dei singoli proprietari, consentendo loro di ottenere dal giudice nazionale un procedimento che obblighi alla riperimetrazione del sito;

5)

se l’ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda la declassificazione del sito in presenza di un degrado di origine antropica e non naturale.


(1)  GUL 206 pag. 7