Parole chiave
Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Nozione di «residenza abituale» del minore

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 8, 10 e 13)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Decisione definitiva del giudice di uno Stato membro recante rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, di una domanda di rientro immediato di un minore in un altro Stato membro — Incidenza sulle decisioni che devono essere emanate successivamente in tale altro Stato membro in merito ad azioni proposte precedentemente e ivi tuttora pendenti

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Litispendenza

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19)

Massima

1. La nozione di «residenza abituale», ai sensi degli artt. 8 e 10 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, e laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale, nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d’altro lato, tenuto conto segnatamente dell’età del minore, l'origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro. È compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie.

Nell’ipotesi in cui l’applicazione dei criteri testé ricordati conducesse a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore» ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 2201/2003.

(v. punti 56, 57, dispositivo 1)

2. Una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro recante rigetto, ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, di una domanda di rientro immediato di un minore nell’ambito della giurisdizione di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è irrilevante ai fini delle decisioni che devono essere emanate in tale altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

Difatti, ai sensi dell’art. 19 della convenzione dell’Aia del 1980, una pronuncia del genere, anche se è divenuta definitiva, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

(v. punti 65, 66, 71, dispositivo 2)

3. Una decisione non definitiva di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro vertente sulla responsabilità genitoriale nei confronti di un minore è irrilevante ai fini delle decisioni che devono essere emanate in un altro Stato membro in merito alle azioni in materia di responsabilità genitoriale che sono state precedentemente proposte e ivi sono ancora pendenti.

Infatti, in un simile caso di conflitto tra due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, dinanzi alle quali sono state proposte, in base al regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, azioni concernenti la responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, trova applicazione l’art. 19, n. 2, di detto regolamento. Ai sensi di tale articolo, il giudice adito successivamente sospende la propria pronuncia, fintantoché non sia stata accertata la competenza del giudice adito per primo e non può pertanto pronunciarsi sulla domanda per la quale è stato adito.

(v. punti 68, 69, 71)