Causa C‑344/09

Dan Bengtsson

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

«Rinvio pregiudiziale — Nozione di “giudice nazionale” — Necessità di una controversia e di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Incompetenza della Corte»

Massime dell’ordinanza

Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione

(Art. 234 CE)

I giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. Pertanto, laddove svolga funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, l’organo remittente non può essere considerato come un organo che eserciti una funzione giurisdizionale. Ciò è il caso di una commissione comunale come la Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Assessorato all’Ambiente e alla Sanità del Comune di Mora – Svezia).

Infatti, da un lato, la Miljö- och hälsoskyddsnämnden è incaricata del controllo nell’ambito della tutela dell’ambiente e della salute ed ha il compito di adottare le opportune misure correttrici. Dall’altro, poiché la Miljö- och hälsoskyddsnämnden non è deputata al controllo della legittimità di una decisione, bensì ha il compito di prendere posizione, per la prima volta, sulla denuncia di un amministrato, essa non è chiamata a dirimere una controversia, senza che tale constatazione sia rimessa in discussione dal fatto che le persone fisiche o giuridiche possono presentare osservazioni dinanzi ad essa, dato che una tale facoltà non incide sulla natura dell’attività svolta. Ne discende che tale commissione agisce nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale.

(v. punti 18‑19, 21, 23‑25)








ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 marzo 2011 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Nozione di “giudice nazionale” – Necessità di una controversia e di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale – Incompetenza della Corte»

Nel procedimento C‑344/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Svezia), con decisione 2 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 21 agosto 2009, nell’ambito dell’esame del ricorso proposto da

Dan Bengtsson,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. E. Levits, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dal sig. M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della raccomandazione del Consiglio 12 luglio 1999, 1999/519/CE, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) (GU L 199, pag. 59), con riferimento all’art. 174, n. 2, CE.

2        Tale domanda è stata presentata dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Commissione all’Ambiente e alla Sanità del Comune di Mora), a cui il sig. Bengtsson si era rivolto perché fosse ridotto il livello delle radiazioni non ionizzanti emesse dai ripetitori di telefonia mobile situati nei pressi del suo domicilio.

 Causa principale e questione pregiudiziale

3        Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, nel corso del 2006, il sig. Bengtsson, residente nel comune di Mora, ha presentato una denuncia alla Mora Kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden, sostenendo di soffrire di gravi problemi di salute causati dall’esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse dai ripetitori di telecomunicazione e di trasmissione dati senza fili situati nei pressi del suo domicilio. Il sig. Bengtsson ha chiesto che venisse applicato il principio di precauzione e che fossero disposte misure dirette a ridurre l’esposizione del suo domicilio a tali radiazioni.

4        La Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, è una commissione comunale che ha il compito di vigilare nell’ambito della tutela dell’ambiente e della salute nel comune di cui trattasi e di adottare le opportune misure correttive. A tale riguardo, essa è tenuta segnatamente a sorvegliare i ripetitori di telecomunicazione e di trasmissione dati senza fili.

5        L’art. 9 del capo 26 della legge 1998:808 di adozione del codice dell’ambiente [miljöbalken (1998:808)] attribuisce alle commissioni comunali come la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, il potere di emettere ingiunzioni agli operatori e il potere di divieto. In applicazione dell’art. 14 del capo 26 di tale legge, siffatte misure di ingiunzione e di divieto possono essere accompagnate da sanzioni pecuniarie.

6        Ai sensi dell’art. 1 del capo 19 di tale legge, è possibile presentare reclamo contro le decisioni delle commissioni comunali dinanzi al Länsstyrelse (amministrazione provinciale) e le decisioni di quest’ultimo possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Miljödomstolen (tribunale competente in materia di ambiente).

7        Gli operatori di telefonia mobile i cui ripetitori sono installati nei pressi del domicilio del sig. Bengtosson sono stati invitati dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, a presentare le loro osservazioni in merito al suo reclamo. A tale proposito, tutti questi operatori hanno asserito di rispettare la normativa in vigore poiché l’esposizione alle radiazioni è inferiore ai livelli di riferimento di cui alla raccomandazione 1999/519. Di conseguenza, essi non hanno volontariamente effettuato una riduzione delle radiazioni a un livello considerato come accettabile dal ricorrente.

8        In risposta alle osservazioni dei detti operatori di telefonia mobile, il sig. Bengtsson ha sottolineato che tali livelli di riferimento indicano esclusivamente l’entità dell’esposizione per cui è scientificamente provato un effetto di riscaldamento e che quindi essi sono sprovvisti di pertinenza ai fini della valutazione di altri effetti sulla salute rispetto al principio di precauzione.

9        La Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, nella sua qualità di autorità di controllo dei ripetitori di telecomunicazioni e di trasmissione dati senza fili, deve pronunciarsi sul seguito da dare alla denuncia del sig. Bertgsson. 

10      In tale contesto, la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«(…) [C]on riferimento all’art. 174, n. 2, CE, se i livelli di riferimento per l’esposizione ai campi elettromagnetici indicati nella raccomandazione 1999/519 debbano essere interpretati nel senso di costituire un orientamento nell’applicazione del principio di precauzione oppure se detto principio sia complementare alla raccomandazione 1999/519».

 Sulla competenza della Corte

11      Ai sensi dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, applicabile al rinvio pregiudiziale in forza dell’art. 103, n. 1, dello stesso regolamento, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo, o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

12      La Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, in risposta ad una richiesta di chiarimenti che le è stata indirizzata ai sensi dell’art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, afferma che, nell’ambito della sua attività di controllo, essa costituisce un’autorità amministrativa che esercita funzioni giurisdizionali. A tale riguardo, essa soddisfarebbe tutti i criteri espressi dalla giurisprudenza per essere qualificata come «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell’art. 234 CE. Inoltre, dinanzi ad essa sarebbe pendente una controversia ed essa dovrebbe statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

13      La TeliaSonera Mobile Networks AB è dell’opinione che la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, non sia un organo giurisdizionale nel senso dell’art. 234 CE, in quanto il suo compito di controllo non può essere considerato come esercizio di una funzione giurisdizionale.

14      La Tele2 Sverige AB considera che l’attività decisionale della Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, rientra nella competenza esecutiva e non può essere assimilata alla funzione giurisdizionale. Inoltre, non vi sarebbe una controversia tra le parti quali definite dall’organo del rinvio.

15      Il governo ceco afferma che la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, non rientra nel potere giudiziario dello Stato membro di cui trattasi. Dal momento che le sue decisioni possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Länsstyrelse e che, nell’ambito di un’attività paragiudiziale, occorre applicare più rigorosamente i criteri posti dalla giurisprudenza, in particolare per quanto concerne il requisito dell’indipendenza, essa non costituirebbe un organo giurisdizionale nel senso dell’art. 234 CE.

16      Il governo francese dubita del fatto che la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, possa essere qualificata come organo giurisdizionale nel senso dell’art. 234 CE.

17      La Commissione delle Comunità europee rileva che, in quanto autorità di controllo, la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, può emettere ingiunzioni agli operatori di telefonia mobile e ciò costituisce esercizio di una funzione amministrativa. Pertanto, essa non sarebbe investita di una controversia e non sarebbe chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. Inoltre, poiché il consiglio comunale può revocare tutti i membri di tale commissione qualora la maggioranza politica del consiglio comunale non corrisponda più a quella esistente in tale commissione o in caso di modifica dell’organizzazione di quest’ultima, in conformità dell’art. 10 bis del capo 4 della legge comunale 19991:900 [kommunallagen (1991:900)], non risulterebbe soddisfatto il requisito relativo all’indipendenza dell’organo che effettua il rinvio.

18      Secondo costante giurisprudenza, dal detto art. 234 CE emerge che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4; sentenze 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29, nonché 25 giugno 2009, causa C‑14/08, Roda Golf & Beach Resort, Racc. pag. I‑5439, punto 34).

19      In tal senso, laddove svolga funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, l’organo remittente non può essere considerato come un organo che eserciti una funzione giurisdizionale (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, Job Centre, Racc. pag. I‑3361, punto 11; 15 gennaio 2002, causa C‑182/00, Lutz e a., Racc. pag. I‑547, punto 14, nonché Roda Golf & Beach Resort, cit., punto 35).

20      Nella fattispecie, si deve constatare che, nel contesto della denuncia presentata dal sig. Bengtsson dinanzi alla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, quest’ultima esercita funzioni amministrative.

21      Infatti, in primo luogo, risulta che tale commissione comunale è incaricata del controllo nell’ambito della tutela dell’ambiente e della salute ed ha il compito di adottare le opportune misure correttrici.

22      In secondo luogo, non risulta affatto dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte che la situazione del sig. Bengtsson, prima che si rivolgesse alla Mora kommun, abbia dato luogo ad una decisione avverso la quale sia stato proposto un ricorso dinanzi a tale commissione. Quest’ultima quindi è la prima autorità che conosce della domanda diretta a far ridurre le radiazioni ionizzanti emesse dai ripetitori situati in prossimità del domicilio del sig. Bengtsson (v., per analogia, in particolare, ordinanza 10 luglio 2002, causa C‑86/00, HSB-Wohnbau, Racc. pag. I‑5353, punto 15; 22 gennaio 2002, causa C‑447/00, Holto, Racc. pag. I‑735, punto 21, nonché 12 gennaio 2010, causa C‑497/08, Amiraike Berlin, Racc. pag. I‑101, punto 20).

23      Di conseguenza, nel contesto che ha dato luogo alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, non ha la funzione di controllare la legittimità di una decisione. Il suo compito consiste nel prendere posizione, per la prima volta, sulla denuncia di un amministrato. In tali circostanze, essa non è chiamata a dirimere una controversia, nel senso della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza 12 novembre 1998, causa C‑134/97, Victoria Film, Racc. pag. I‑7023, punti 16 e 18).

24      Tale constatazione non è rimessa in discussione dal fatto che le persone fisiche o giuridiche interessate possono presentare osservazioni dinanzi alla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, poiché tale attività non incide sul carattere dell’attività svolta (v., in tal senso, sentenza 14 giugno 2001, causa C‑ 178/99, Salzmann, Racc. pag. I‑4421, punto 18).

25      Ne discende che, nell’ambito dell’esame della controversia di cui è stata investita dal sig. Bengtsson, la Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, svolge funzioni di autorità amministrativa senza essere chiamata al contempo a risolvere una controversia e, pertanto, agisce nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale.

26      Alla luce di quanto precede si deve dichiarare, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 Sulle spese

27      Nei confronti del sig. Bengtsson il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi alla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da soggetti diversi dal sig. Bengtsson per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dalla Mora kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Svezia), con decisione 2 giugno 2009.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.