Parole chiave
Massima

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1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Nozione

(Direttiva del Consiglio 77/388)

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Operazioni costitutive di una pratica abusiva

(Direttiva del Consiglio 77/388)

Massima

1. Il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una società ricorra ad operazioni di leasing su beni, invece che all’acquisto diretto di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni pertinenti della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, e della normativa nazionale che traspone tale direttiva, purché le condizioni contrattuali relative a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell’importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l’applicazione delle citate disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di leasing nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito. Infatti, la constatazione dell’esistenza di una pratica abusiva deriva non dalla natura delle operazioni commerciali cui si dedica normalmente il soggetto che effettua le operazioni, bensì dallo scopo, dalla finalità e dagli effetti di tali operazioni.

(v. punti 44, 45, dispositivo 1)

2. Se talune condizioni contrattuali relative alle operazioni di leasing cui ricorre un’impresa e/o il coinvolgimento di una società terza intermediaria in tali operazioni costituiscono una pratica abusiva, dette operazioni devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita in assenza degli elementi di tali condizioni contrattuali che hanno natura abusiva e/o senza il coinvolgimento di tale società. In tale contesto, la ridefinizione operata non deve eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto ed evitare le frodi.

(v. punti 52, 53, dispositivo 2)