2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 febbraio 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Vicoplus SC PUH (causa C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (causa C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (causa C-309/09)/Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

(Causa riunite da C-307/09 a C-309/09) (1)

(Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Atto di adesione del 2003 - Misure transitorie - Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell’Unione al momento dell’adesione della Repubblica di Polonia - Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera - Direttiva 96/71/CE - Art. 1, n. 3)

2011/C 103/07

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09)

Convenuto: Minister van Sociale Zaken Werkgelegenheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State (Paesi Bassi) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE e dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Legislazione nazionale che esige un permesso di lavoro per la cessione di lavoratori

Dispositivo

1)

Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell’allegato XII dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, il distacco, ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.

2)

Il distacco di lavoratori ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell’impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l’impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l’oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall’impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi compiti sotto il controllo e la direzione dell’impresa utilizzatrice.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.