11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku)
(Causa C-188/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - IVA - Diritto alla detrazione - Diminuzione dell’importo del diritto alla detrazione in caso di violazione dell’obbligo di utilizzare un registratore di cassa)
2010/C 246/11
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku
Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 71, pag. 1301), nonché degli artt. 2, 10, nn. 1 e 2, 17, nn. 1 e 2, 27, n. 1, e 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale che prevede l’utilizzazione obbligatoria di un registratore di cassa per le vendite effettuate dai soggetti passivi dell’IVA a soggetti non passivi e che sanzionano la violazione di tale obbligo con una perdita del diritto a detrazione pari al 30 % dell’imposta pagata a monte
Dispositivo
1) |
Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com’è stato definito all’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, ed agli artt. 2 e 10, nn. 1 e 2, nonché all’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, non osta a che uno Stato membro limiti temporaneamente l’importo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte per i soggetti passivi che non hanno osservato una formalità di registrazione nella contabilità delle loro vendite, purché la sanzione così prevista rispetti il principio di proporzionalità. |
2) |
Disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług) non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7. |
3) |
L’art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi. |