11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku, Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku)

(Causa C-188/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - IVA - Diritto alla detrazione - Diminuzione dell’importo del diritto alla detrazione in caso di violazione dell’obbligo di utilizzare un registratore di cassa)

2010/C 246/11

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, già Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 71, pag. 1301), nonché degli artt. 2, 10, nn. 1 e 2, 17, nn. 1 e 2, 27, n. 1, e 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Compatibilità con tali disposizioni di una normativa nazionale che prevede l’utilizzazione obbligatoria di un registratore di cassa per le vendite effettuate dai soggetti passivi dell’IVA a soggetti non passivi e che sanzionano la violazione di tale obbligo con una perdita del diritto a detrazione pari al 30 % dell’imposta pagata a monte

Dispositivo

1)

Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com’è stato definito all’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, ed agli artt. 2 e 10, nn. 1 e 2, nonché all’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, non osta a che uno Stato membro limiti temporaneamente l’importo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte per i soggetti passivi che non hanno osservato una formalità di registrazione nella contabilità delle loro vendite, purché la sanzione così prevista rispetti il principio di proporzionalità.

2)

Disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług) non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7.

3)

L’art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/7, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle di cui all’art. 111, nn. 1 e 2, della legge 11 marzo 2004, relativa all’imposta sulle merci e sui servizi.


(1)  GU C 193 del 15.8.2009