SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 ( *1 )

«Visti, asilo, immigrazione — Cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero — Ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito — Assenza di visto»

Nel procedimento C-139/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberlandesgericht Karlsruhe (Corte d’appello di Karlsruhe, Germania), con decisione 4 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2008, nel procedimento penale a carico di

Rafet Kqiku,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Kqiku, dall’avv. A. Heidegger, Rechtsanwalt,

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra S. Grünheid, in qualità di agenti,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167, pag. 8).

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato in Germania a carico del sig. Kqiku, cittadino serbo-montenegrino, accusato di essere entrato nel territorio della Repubblica federale di Germania il 4 agosto 2006 e di avervi soggiornato fino al giorno 6 dello stesso mese, sebbene non fosse in possesso del necessario documento di soggiorno, sotto forma di visto.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

L’acquis di Schengen

3

In forza degli artt. 10 e 11 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, per le persone diverse dai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee è istituito un visto uniforme di breve durata che può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi. Tale Convenzione sancisce tuttavia una differenza tra i visti di viaggio e i visti di transito. Questi ultimi sono rilasciati per una durata di transito non superiore a cinque giorni.

Il regolamento (CE) n. 539/2001

4

In forza dell’art. 1, n. 1, e dell’allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1), i cittadini della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

5

L’art. 2 di detto regolamento è formulato come segue:

«Ai fini del presente regolamento, per “visto” si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

dell’ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

dell’ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale».

La decisione n. 896/2006

6

Il secondo, terzo, sesto e settimo ‘considerando’ della decisione n. 896/2006 hanno il seguente tenore:

«(2)

(…) [L]e attuali norme comunitarie non prevedono per il controllo delle persone alle frontiere esterne un regime semplificato secondo il quale i documenti di soggiorno rilasciati dai paesi terzi siano riconosciuti come equipollenti al visto uniforme, ai fini del transito o di un breve soggiorno nello spazio [Schengen].

(3)

I cittadini di paesi terzi che sono titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera e sono soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento [n. 539/2001] devono chiedere il visto quando transitano nello spazio comune durante il loro viaggio di ritorno al paese d’origine.

(…).

(6)

Per sovvenire alla situazione in cui si trovano in Svizzera e nel Liechtenstein gli uffici consolari degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e dei nuovi Stati membri, si dovrebbe introdurre per il controllo delle persone alle frontiere esterne un regime semplificato, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein come equipollenti al visto uniforme o ai visti nazionali.

(7)

Questo riconoscimento andrebbe limitato ai fini del transito e non dovrebbe incidere sulla possibilità che gli Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata».

7

L’art. 1 della decisione n. 896/2006 stabilisce quanto segue:

«La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (…) n. 539/2001 come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito.

(…)».

8

L’art. 2 di tale decisione precisa:

«Gli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen riconoscono unilateralmente i documenti di soggiorno, elencati nell’allegato, rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(…)».

9

L’art. 3, primo comma, di detta decisione così dispone:

«Il transito di cittadini di paesi terzi nel territorio dello o degli Stati membri non può avere durata superiore a cinque giorni».

10

Tra i documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera, previsti dall’art. 2 della decisione n. 896/2006 e menzionati nell’elenco allegato a quest’ultima, è incluso in particolare il libretto per stranieri C, collegato ad un permesso di domicilio permanente di tipo C.

La normativa nazionale

11

Le disposizioni applicabili della legge tedesca in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, BGBl. 2004 I, pag. 1950, in prosieguo: la «legge sugli stranieri») prevedono l’obbligo per i cittadini stranieri di possedere un documento di soggiorno salvo se il diritto dell’Unione europea o un decreto dispongano diversamente. I documenti di soggiorno sono concessi, tra l’altro, sotto forma di visti e di autorizzazioni di soggiorno.

12

Secondo il giudice del rinvio, se un cittadino straniero non possiede uno dei documenti di soggiorno necessari conformemente a tale legge, il suo ingresso nel territorio tedesco è illegale. In forza dell’art. 95 di detta legge, chiunque soggiorni nel territorio tedesco senza essere titolare del necessario documento di soggiorno è punito con l’arresto sino ad un anno o con un’ammenda. La stessa pena è prevista per il caso in cui lo straniero entri nel territorio tedesco senza passaporto o senza disporre di un documento di soggiorno valido.

13

Nella decisione di rinvio, l’Oberlandesgericht Karlsruhe spiega che, secondo il diritto nazionale tedesco, all’atto dell’esame di un comportamento penalmente rilevante ai sensi di detto art. 95, assume rilievo soltanto l’esistenza di un’autorizzazione d’ingresso e di soggiorno formalmente valida.

Causa principale e questione pregiudiziale

14

Il sig. Kqiku che, secondo quanto risulta dal suo passaporto, è cittadino serbo-montenegrino, abita stabilmente in Svizzera dal giugno 1993. Dal 27 marzo 2006 egli è titolare di un libretto per stranieri C, rilasciato dalla Confederazione svizzera, collegato a un permesso di domicilio permanente di tipo C, il cui termine di controllo («Kontrollfrist») scade il 19 giugno 2009. Anche tutti i suoi familiari possiedono libretti per stranieri in corso di validità e corrispondenti documenti per i figli.

15

Il 4 agosto 2006 il sig. Kqiku è entrato in Germania dalla Svizzera con sua moglie e con i suoi tre figli. Durante il loro soggiorno nel territorio tedesco, gli interessati hanno visitato alcuni familiari a Colonia e Stoccarda.

16

In quell’occasione e fino al suo ritorno in Svizzera il 6 agosto 2006 il sig. Kqiku ha recato con sé il suo passaporto in corso di validità, il suo libretto per stranieri C nonché la sua patente di guida, anch’essa in corso di validità, rilasciati dalle autorità svizzere. Anche gli altri familiari che lo accompagnavano recavano con sé passaporti e libretti per stranieri in corso di validità e corrispondenti documenti per i figli.

17

In previsione di tale soggiorno nel territorio tedesco il sig. Kqiku non aveva chiesto, come invece aveva fatto in occasione di precedenti brevi visite in Germania, visti d’ingresso né per sé, né per la sua famiglia.

18

Il sig. Kqiku è stato perseguito penalmente per essere entrato nel territorio tedesco e per avervi soggiornato dal 4 al 6 agosto 2006 senza essere in possesso del documento di soggiorno, rilasciato sotto forma di visto, necessario in quanto egli è cittadino serbo-montenegrino.

19

Con decisione 29 novembre 2006, l’Amtsgericht Singen (giudice di primo grado di Singen, Germania) ha assolto il sig. Kqiku dall’accusa di ingresso e soggiorno clandestino ai sensi della legge sugli stranieri, in quanto, in considerazione della decisione n. 896/2006, il suo comportamento non costituiva reato. Contro tale decisione è diretta l’impugnazione («Revision») del pubblico ministero, in merito alla quale l’Oberlandesgericht Karlsruhe è chiamato a decidere come giudice nazionale di ultima istanza.

20

L’Oberlandesgericht Karlsruhe, ritenendo che, per determinare se il sig. Kqiku potesse essere perseguito penalmente per ingresso e soggiorno clandestino in Germania, ai sensi dell’art. 95, nn. 1, punto 3, e 2, della legge sugli stranieri, occorresse interpretare le norme relative al riconoscimento unilaterale dei documenti di soggiorno previste dalla decisione n. 896/2006, ha deciso di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 1 e 2 della decisione n. 896/2006 (…) debbano essere interpretati nel senso che i permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell’allegato di tale decisione, hanno efficacia immediata di documenti di soggiorno idonei a legittimare il transito nello spazio comune, in forza del riconoscimento unilaterale della loro equipollenza al visto uniforme o nazionale da parte degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen;

oppure:

se gli artt. 1 e 2 della decisione n. 896/2006 (…) debbano essere interpretati nel senso che i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein, elencato nell’allegato di tale decisione e riconosciuto unilateralmente dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen, sono esenti, ai fini del transito nello spazio comune, dall’obbligo del visto richiesto dall’art. 1, n. 1, del regolamento (…) n. 539/2001».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione il giudice del rinvio si pone in sostanza un interrogativo sulla portata del riconoscimento dei documenti di soggiorno previsti dalla decisione n. 896/2006, alla luce dell’obbligo del visto di cui al regolamento n. 539/2001.

22

Il sig. Kqiku sostiene che la decisione n. 896/2006 riguarda il riconoscimento dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai fini del transito nello spazio Schengen o del breve soggiorno in tale spazio. Egli fa valere che il suo libretto per stranieri C è uno dei permessi di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera, indicati in allegato alla detta decisione, che tale libretto non produce l’effetto di esonerarlo dall’obbligo del visto di cui al regolamento n. 539/2001, e che detto libretto costituisce una valida autorizzazione d’ingresso e di soggiorno.

23

La Commissione delle Comunità europee sottolinea che la portata dell’equipollenza prevista dalla decisione n. 896/2006 è limitata ai fini del transito nello spazio Schengen. Essa ritiene che un documento di soggiorno, come quello oggetto della causa principale, possa essere assimilato ad un «visto Schengen» unicamente per il transito, e che il riconoscimento di un documento di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein riguardi un’esenzione dall’obbligo del visto di cui all’art. 1, n. 1 del regolamento n. 539/2001, unicamente ai fini del transito.

24

Occorre anzitutto rammentare che il regime introdotto dalla decisione n. 896/2006 è basato, ai sensi dell’art. 1 della stessa, sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento n. 539/2001, come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito.

25

Come emerge, in particolare, dall’art. 2 del regolamento n. 539/2001, l’acquis di Schengen stabilisce una distinzione tra due categorie principali di visti, vale a dire quelli di breve soggiorno e quelli di transito. I primi riguardano i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi, mentre i secondi concernono il transito nello spazio comune la cui durata non sia superiore a cinque giorni.

26

Orbene, lo scopo della decisione n. 896/2006, come emerge dal suo titolo e dai suoi artt. 1 e 2, è di introdurre un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, limitato ai fini del transito di queste ultime nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, i detti articoli prevedono unicamente che i documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi siano equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito. Ai sensi dell’art. 3 di detta decisione, il transito è limitato e non può avere durata superiore a cinque giorni.

27

Poiché il riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein nell’ambito del regime semplificato di controllo introdotto dalla decisione n. 896/2006 è limitato agli ingressi nello spazio Schengen ai fini del transito, è giocoforza constatare che i permessi di soggiorno rilasciati da tali Stati ed elencati nell’allegato di tale decisione sono riconosciuti come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale unicamente ai fini del transito.

28

Tale interpretazione è corroborata dal terzo e dal settimo ‘considerando’ della decisione n. 896/2006, che enunciano l’obiettivo di quest’ultima, consistente nell’offrire ai cittadini di paesi terzi, tra i quali la Serbia e il Montenegro, in possesso di documenti di soggiorno rilasciati dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein, la possibilità di ritornare al loro paese d’origine transitando nello spazio comune senza dover chiedere un visto di transito. Il settimo ‘considerando’ di tale decisione indica espressamente che il riconoscimento di detti documenti di soggiorno dovrebbe essere limitato ai fini del transito e non dovrebbe incidere sulla possibilità che gli Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.

29

Peraltro, il regime semplificato attuato dalla decisione n. 896/2006 non mira né ad estendere, né a restringere la cerchia di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto in forza del regolamento n. 539/2001.

30

Tale interpretazione è corroborata dai fondamenti giuridici del regolamento n. 539/2001 e della decisione n. 896/2006. Il regolamento n. 539/2001 si fonda sull’art. 62, punto 2, lett. b), i), CE, che riguarda le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne che definiscono le regole in materia di visti e, in particolare, l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, mentre la decisione n. 896/2006 si fonda sull’art. 62, punto 2, lett. a), CE, che disciplina le misure relative alle norme e alle procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione di controlli sulle persone alle frontiere esterne.

31

Di conseguenza, da ciò emerge che un documento di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto è un documento che deve essere considerato equipollente ad un visto di transito nel territorio degli Stati membri. Nell’ambito della procedura semplificata introdotta dalla decisione n. 896/2006, le persone interessate da quest’ultima non sono quindi obbligate ad essere in possesso di un visto di transito all’attraversamento delle frontiere esterne al fine di transitare nel territorio degli Stati membri, a condizione che la durata del transito non sia superiore a cinque giorni.

32

Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate e conformemente alla distinzione tra i visti di transito e quelli di breve soggiorno, stabilita dal regolamento n. 539/2001, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che la decisione n. 896/2006 dev’essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell’allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento n. 539/2001, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nell’allegato della stessa decisione.

Sulle spese

33

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, dev’essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell’allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nell’allegato della stessa decisione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.