12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

(Causa C-168/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Art. 64 - Disposizioni transitorie - Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 - Art. 3, n. 1 - Competenza giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio - Collegamento pertinente - Residenza abituale - Nazionalità - Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese)

2009/C 220/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Convenuta: Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Cassazione (Francia) — Interpretazione dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) e degli artt. 3 e 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Requisiti per il riconoscimento di una sentenza di divorzio — Elementi di collegamento pertinenti: domicilio o nazionalità delle parti?

Dispositivo

1)

Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

2)

Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.