20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nógrád Megyei Bíróság — Repubblica d’Ungheria) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

(Causa C-74/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Adesione di un nuovo Stato membro - Imposta relativa all’acquisto sovvenzionato di beni strumentali - Diritto alla detrazione - Esclusioni previste da una normativa nazionale al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva - Facoltà per gli Stati membri di mantenere esclusioni)

2009/C 141/26

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Nógrád Megyei Bíróság

Parti

Ricorrente: PARAT Automotive Cabrio Textiltetöket Gyártó Kft

Convenuto: Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nógrád Megyei Bíróság — Interpretazione dell'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che limita alla parte non sovvenzionata la detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto sovvenzionato di beni strumentali

Dispositivo

1)

L’art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che, in caso di acquisto di beni sovvenzionato da fondi pubblici, consente di detrarre l’imposta sul valore aggiunto ad esso relativa solo fino a concorrenza della parte non sovvenzionata di tale acquisto.

2)

L’art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 attribuisce ai soggetti passivi diritti che questi possono far valere dinanzi al giudice nazionale per opporsi a una normativa nazionale incompatibile con questa disposizione.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.