1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco BV

(Causa C-566/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 21, n. 1, lett. c) - Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura - Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata - Arricchimento senza causa)

2009/C 180/17

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Stadeco BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 21, n. 1, lett. c) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Imposta non dovuta nello Stato membro di residenza di chi emette la fattura per un’operazione localizzata in un altro Stato membro o in uno Stato terzo — Rettifica dell’imposta indebitamente fatturata

Dispositivo

1)

L’art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che, in forza di tale disposizione, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta nello Stato membro al quale corrisponda l’imposta sul valore aggiunto esposta nella fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci, anche qualora l’operazione in oggetto non fosse imponibile in detto Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare all’imposta sul valore aggiunto di quale Stato membro, corrisponda l’imposta sul valore aggiunto esposta nella fattura in questione, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. A tal fine possono rilevare, in particolare, l’aliquota applicata, la valuta nella quale è esposto l’importo da versare, la lingua di redazione, il contenuto ed il contesto, della fattura stessa, le sedi del soggetto che l’ha emessa e del destinatario delle prestazioni di servizi effettuate, nonché la condotta di questi ultimi.

2)

Il principio della neutralità fiscale non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro assoggetti la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in tale Stato membro unicamente in quanto erroneamente esposta nella fattura rilasciata alla condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle prestazioni di servizi effettuate una fattura di rettifica nella quale non sia esposta la suddetta imposta, qualora tale soggetto passivo non abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.