7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
(Causa C-502/07) (1)
(IVA - Irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo - Tassa addizionale)
(2009/C 55/05)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: K-1 sp. z o.o.
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301), nonché dell'art. 2, dell'art. 10, n. 1, lett. a), dell'art. 10, n. 2, dell'art. 27, n. 1 e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'imposizione di un onere fiscale supplementare in caso di accertamento di irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo dell'IVA
Dispositivo
1) |
Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com'è stato definito all'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, nonché agli artt. 2 e 10, nn. 1, lett. a), e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/66/CE, non osta a che uno Stato membro preveda nella sua legislazione una sanzione amministrativa che possa essere inflitta ai soggetti passivi dell'IVA quale l'«onere fiscale supplementare» di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług). |
2) |
Disposizioni, come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi, non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata. |
3) |
L'art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi. |