7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — K-1 sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-502/07) (1)

(IVA - Irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo - Tassa addizionale)

(2009/C 55/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: K-1 sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71, pag. 1301), nonché dell'art. 2, dell'art. 10, n. 1, lett. a), dell'art. 10, n. 2, dell'art. 27, n. 1 e dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'imposizione di un onere fiscale supplementare in caso di accertamento di irregolarità nella dichiarazione del soggetto passivo dell'IVA

Dispositivo

1)

Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, com'è stato definito all'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, nonché agli artt. 2 e 10, nn. 1, lett. a), e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/66/CE, non osta a che uno Stato membro preveda nella sua legislazione una sanzione amministrativa che possa essere inflitta ai soggetti passivi dell'IVA quale l'«onere fiscale supplementare» di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (ustawa o podatku od towarów i usług).

2)

Disposizioni, come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi, non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette a evitare talune frodi o evasioni fiscali, ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata.

3)

L'art. 33 della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al mantenimento di disposizioni come quelle figuranti all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.