Parole chiave
Massima

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1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Obbligo di garantire l'efficacia delle direttive - Obblighi dei giudici nazionali

[Trattato CE, artt. 5 e 189, n. 3 (divenuti artt. 10 CE e 249, n. 3, CE)]

2. Atti delle istituzioni - Direttive - Effetto diretto - Portata - Portata non limitata ai casi di mancata o errata trasposizione - Possibilità per i singoli di invocare le disposizioni dotate di effetto diretto in caso di applicazione imperfetta degli atti di trasposizione

[Trattato CE, art. 189, n. 3 (divenuto art. 249, n. 3, CE)]

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Rimborso di somme riscosse in violazione di disposizioni dotate di effetto diretto - Termine di prescrizione - Riduzione con effetto retroattivo - Inammissibilità - Incompatibilità con i principi di effettività e di tutela del legittimo affidamento

Massima

1. L'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa previsto, nonché l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi così all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE).

( v. punto 24 )

2. I singoli sono legittimati ad invocare dinanzi al giudice nazionale, nei confronti dello Stato, le disposizioni di una direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, in tutti i casi in cui non sia stata effettivamente garantita la piena applicazione di tale direttiva, vale a dire non soltanto nel caso di mancata o inesatta trasposizione di quest'ultima, ma anche nel caso in cui le misure nazionali che traspongono correttamente la direttiva in questione non vengano applicate in modo tale da conseguire il risultato al quale essa è rivolta. Infatti, l'adozione di misure nazionali costituenti corretta trasposizione di una direttiva non comporta l'esaurimento degli effetti di quest'ultima e uno Stato membro rimane obbligato ad assicurare effettivamente la piena applicazione della direttiva stessa anche dopo l'adozione delle dette misure.

( v. punto 27 )

3. Il principio di effettività e il principio della tutela del legittimo affidamento ostano ad una normativa nazionale che riduca, con effetto retroattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto, qualora queste somme siano state riscosse in violazione di disposizioni della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, aventi efficacia diretta, quali quelle di cui all'art. 11, parte A, n. 1, di tale direttiva.

Infatti, se è vero che il principio di effettività non osta a che una normativa nazionale riduca il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto comunitario, ciò è nondimeno subordinato non soltanto alla condizione che il nuovo termine fissato appaia ragionevole, ma anche a quella che tale nuova normativa rechi un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente, dopo l'adozione della normativa medesima, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente. Un regime transitorio siffatto è indispensabile, posto che l'applicazione immediata a tali domande di un termine di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l'effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di lasciare ad essi soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto.

Peraltro, il principio della tutela del legittimo affidamento osta a che una modifica della normativa nazionale privi un soggetto passivo, con effetto retroattivo, del diritto, di cui questi godeva prima della detta modifica, di ottenere il rimborso di imposte riscosse in violazione di disposizioni della sesta direttiva aventi efficacia diretta.

( v. punti 38, 46-47 e disp. )