Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi - Determinazione dell'esattoria fiscale competente - Prestazioni di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe - Nozione - Prestazioni di un membro di un tribunale arbitrale - Esclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino]

Massima

L'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari il quale, nell'ambito del regime speciale istituito per prestazioni di servizi fornite a destinatari residenti fuori della Comunità o a soggetti residenti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, stabilisce che il luogo di prestazione dei servizi di consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe è il luogo nel quale il destinatario ha fissato la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente per il quale è fornita la prestazione di servizi, cita le professioni che vi sono elencate come esempio per definire le categorie di prestazioni che esso contempla. Detta disposizione va interpretata nel senso che non contempla le prestazioni del membro di un tribunale arbitrale.

Infatti, le prestazioni di un arbitro, che di regola e nella maggior parte dei casi sono destinate a risolvere una controversia tra due o più parti, non sono equiparabili all'attività di un avvocato, che di regola e nella maggior parte dei casi consiste nella rappresentanza e nella tutela degli interessi di una persona, né a quella di un consulente, di un ingegnere, di un ufficio studi o di un perito contabile, in quanto nessuna delle prestazioni fornite di regola e nella maggior parte dei casi nell'esercizio di dette professioni ha lo scopo di risolvere una controversia tra due o più parti. Le prestazioni di un arbitro non possono neppure considerarsi analoghe, ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), alle prestazioni che i professionisti citati in detta disposizione forniscono di regola e nella maggior parte dei casi, poiché, ispirandosi a considerazioni di giustizia o di equità, non rispondono né alla stessa finalità delle prestazioni di un avvocato nell'ambito delle trattative per giungere ad una transazione, che di regola si ispirano a principi di opportunità e di conciliazione degli interessi, né alle finalità delle prestazioni di un consulente, di un ingegnere, di un ufficio studi o di un perito contabile.